giovedì 10 marzo 2011
Art.117 - Limitazioni nella guida
mercoledì 16 giugno 2010
Art. 116 - certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
Ripercorriamo ora un'altra storia travagliata, quella del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore per brevità CIGC.
L'obbligo del CIGC viene introdotto dal D.lgs. n.9 del 15/01/02 con decorrenza 01/01/03. Con DL n.236 del 25/10/02 convertito in Legge n.284 del 27/12/02 viene prorogato al 30/06/03.
Il DL n.151 del 27/06/03 convertito in Leggen.214 del 01/08/03 estende ai maggiorenni non titolari di patente di guida l'obbligo di conseguire il CIGC con decorrenza 01/07/05.
Il DL n.115/05 convertito in Legge n.168 del 17/08/05 proroga tale termine al 01/10/05.
La Legge 168/05 colma finalmente la lacuna legislativa in essere dall'introduzione del CIGC nel 2003, ossia vengono finalmente richiesti i requisiti psico-fisici attestati da certificato medico.
Fino al 01/01/08 tale certificato poteva essere rilasciato dal medico di famiglia. La Legge 94/09 proroga il suddetto termine al 30/09/09. Dal 01/10/09 il certificato medico dovrà essere rilasciato da uno dei soggetti sanitari di cui all'art.119 del Codice della Strada.
giovedì 13 maggio 2010
Art. 34-bis Decoro delle strade
L'Art. 34 bis applica una pesante sanzione pecuniaria quando da veicoli in sosta o in movimento si insozza la strada.
Tale articolo replica disposizioni già previste dal Codice all'art.15 - atti vietati - in particolare ai punti f) e i).
Anche se l'intenzione del legislatore era quella di aumentare le sanzioni nei casi più gravi non è dato di capire per quale motivo non sia stato modificato l'articolo già in essere invece di introdurre un articolo bis che appesantisce la lettura del Codice.
Brutto il termine insozzare.
Scrivete i Vostri commenti.
venerdì 12 giugno 2009
Art.170 e Art.172 CDS, parte relativa al trasporto bambini
Cinture di sicurezza
Salvo i casi di esenzione espressamente elencati dal CDS, l’art.172 del CDS obbliga il conducente e i passeggeri (anteriori e posteriori) dei veicoli delle categorie internazionali M1(autovetture), N1 (autocarri di mcpc fino a 3,5t), N2 e N3 (autocarri di mcpc superiore a 3,5t), che ne sono provvisti, ad utilizzare le cinture di sicurezza.
Dispositivi di ritenuta per bambini
Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2, N3 i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati con sistemi di ritenuta adeguati alla loro peso e conformi a uno dei tipi omologati.
Tutti i modelli di dispositivi, comunque, devono essere di tipo omologato in base alla normativa vigente, che è rappresentata dal regolamento ECER44. Nella sua attuale versione (ECE44/03 del 1995).
I dispositivi di ritenuta per bambini in commercio si dividono in: 0 fino a 10kg, 0+ fino a 13kg, 1 9-18kg, 2 15-25kg, 3 22-36kg.
Nella nuova formulazione dell’art.172 introdotta nel 2006 è scomparso ogni riferimento all’età del bambino. Viene invece precisato un limite di statura al di sotto del quale, qualunque sia la sua età, si ha l’obbligo di utilizzare dispositivi di ritenuta per bambini purché il loro peso non sia incompatibile con l’impiego degli stessi, infatti la classe più alta di tali dispositivi consente il trasporto di bambini fino a 36kg di peso.
E’ vietata l’installazione di seggiolini per bambini in direzione opposta a quella di marcia sui posti protetti da airbag a meno che non sia possibile disinserirlo. Tuttavia la violazione di questo divieto non è oggetto di sanzioni amministrative da parte del codice.
Sui motoveicoli e ciclomotori a due ruote è vietato trasportare bambini di età inferiore ai 5 anni. (art.170 CDS)
domenica 8 marzo 2009
Autotrasporto di cose per conto di terzi
Esercita l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi il soggetto che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.
(Decreto Legislativo 22/12/2000, n°395 art.1, G.U. N°303 Suppl. Ord. del 30/12/2000)
La normativa che regola tale settore è piuttosto articolata nel tempo, in questo post spiegherò gli adempimenti che deve effettuare chi, ad oggi, intende intraprendere questa professione. (LEGGE 24/12/2007, n°244 finanziaria 2008, G.U. N°300 Suppl Ord. del 28/12/2007; Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 1 e 5 del 2008)
Per prima cosa occorre ottenere l'accesso alla professione di autotrasportatore iscrivendosi all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori presso la Provincia di competenza.
Esistono due tipi di iscrizione:
- limitata a veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 1500Kg ottenibile solo con il requisito dell'onorabilità;
- illimitata, ossia con veicoli di massa complessiva superiore a 1500Kg, ottenibile dimostrando i requisiti di onorabilità, capacità professionale, capacità finanziaria (50000 euro).
Dopo l'iscrizione all'albo occorre effettuare l'accesso al mercato presso l'ufficio della motorizzazione civile competente (UMC).
Nel caso di iscrizione all'albo limitata l'impresa potrà esercitare direttamente con veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 1500Kg.
Se l'impresa ha conseguito una iscrizione illimitata per esercitare con veicoli di massa complessiva superiore a 1500Kg deve dimostrare all' UMC in alternativa:
- di aver preso una cessione di azienda;
- di aver preso una cessione di parco veicolare di veicoli di categoria almeno euro 3;
- di accedere con almeno 80 tonnellate di massa complessiva totale.
Nel caso di iscrizione illimitata inoltre ogni volta che l'impresa incrementa il proprio parco veicolare deve incrementare la capacità finanziaria di 5000 euro per ogni ulteriore veicolo. Il primo veicolo è ricompreso nei 50000 euro richiesti per l'iscrizione.
sabato 28 febbraio 2009
Codice della Strada (Articolazione)
Artt.1 - 12
TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I – Costruzione e tutela delle strade ed eree pubbliche
Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Artt. 13 - 45
TITOLO III – DEI VEICOLI
Capo I – Dei veicoli in generale
Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi
Capo IV - Circolazione su strada delle macchine a agricole e delle macchine operatrici
Artt. 46 – 114
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Artt.115 – 139
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Artt.140 - 193
TITOLO VI – DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I – Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Capo II - Degli illeciti penali
Artt. 194 – 224bis
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Capo I –Disposizioni finali
sabato 17 gennaio 2009
limitazione per i neopatentati
martedì 18 novembre 2008
Giornata mondiale dedicata alle vittime della strada
Durante l'Angelus, il Papa ha rivolto un appello agli utenti della strada utilizzando le parole di San Paolo: "State sobri e allerta".
Anche il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, è intervenuto sul tema della sicurezza stradale sottolineando che non basta inasprire le sanzioni, ma occorre istruire i ragazzi sull'educazione stradale.
sabato 15 novembre 2008
Saldo dei punti patente!
- chiamare il numero a pagamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 848782782;
- registrarsi sul sito http://www.ilportaledellautomobilista.it/ dal quale è possibile accedere gratuitamente a una serie di servizi all'utenza messi a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri (DDT).
venerdì 24 ottobre 2008
Art. 126-bis Patente a punti
A decorrere dal 30/06/2003 alle patenti già in essere e a quelle rilasciate da tale data viene attribuito un punteggio di 20 punti.
Il punteggio è annotato presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri (DTT) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Come si perdono i punti
Si incorre nella decurtazione dei punti a seguito della violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del CDS. L’elenco delle norme di comportamento che prevedono una decurtazione dei punti e il relativo n° è contenuto in una tabella allegata nell’art.126-bis.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati un massimo di 15 punti, salvo i casi in cui la norma violata preveda la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente oppure vengano superati i 15 punti con una sola violazione per effetto del raddoppio previsto per i neopatentati.
Per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni la norma prevede il raddoppio del punteggio da decurtare.
Come si recuperano i punti
Per chi ha subito decurtazioni, si ritorna ai 20 punti iniziali attraverso un comportamento virtuoso (nessuna infrazione per 2 anni), prima che la dotazione si esaurisca,
Per chi non ha mai subito decurtazioni, si ha un incremento di 2 punti se nel corso di un biennio non vengono accertate violazioni fino a un massimo di 30 punti,
Si può reintegrare in modo parziale, mediante appositi corsi, prima che la dotazione si esaurisca: 6 punti per patenti A1, A, B, BE; 9 punti per patenti C,D,CE,DE o di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
Come avviene la decurtazione
Quando ha luogo la contestazione immediata nel verbale verrà menzionata la norma violata unitamente al numero dei punti che verranno decurtati al conducente identificato.
Quando non ha luogo la contestazione immediata e il verbale viene notificato al proprietario del veicolo o ad altro obbligato in solido, questo, entro 30gg, deve dichiarare chi era alla guida del veicolo. (Sentenza Corte Costituzionale 24 gennaio 2005, n.27).
Se questi non fornisce tali informazioni incorre nella pena pecuniaria prevista dall’art.180 comma8 (da euro 370 a 1485).
La decurtazione del punteggio, che è atto del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può avvenire solo se la violazione accertata è contestata e definita. La contestazione si intende definita quando:
- sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta;
- siano scaduti i termini per proporre ricorso;
- siano stati respinti eventuali ricorsi presentati.
E’ applicabile una decurtazione di punteggio solo se la violazione è commessa da un conducente alla guida di un veicolo che richiede la patente di guida.
Il meccanismo della patente a punti non ha effetto su: CIGC;CAP;patenti speciali rilasciate da organi delle forze armate.
Che succede quando si esauriscono tutti i punti
All’esaurimento dei punti l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente, a seguito di comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente ai sensi dell’art.128 del CDS notificando il provvedimento all’interessato.
Se però non ci si presenta all’esame entro 30gg (o non si effettua la prenotazione per sostenerlo), la patente viene sospesa a tempo indeterminato.
In attesa di sostenere l’esame prenotato entro il termine suddetto di 30 giorni si può guidare, se ci si fa sospendere la patente non si può guidare fino all’esito dell’esame di revisione.
L’esame di revisione consiste nella ripetizione degli esami di teoria e di guida.
domenica 12 ottobre 2008
una giornata dedicata alla sicurezza stradale
mercoledì 24 settembre 2008
Sospensione Patente e Guida del Ciclomotore
Attenzione la concessione vale solo per il caso sopra citato e non per sospensioni dovute ad altre infrazioni.
Inoltre vale la pena di portare con se il verbale di contestazione da cui si puo' evincere la sospensione della patente ai sensi dell'art. 142 c9 in quanto l'eccesso di velocità di oltre i 60 km/h (art.142 c9- bis) non da diritto alla guida del ciclomotore.
lunedì 8 settembre 2008
Ultime modifiche al Codice della strada
“Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.
Art.186: guida sotto l’influenza dell’alcool
Le modifiche di questo articolo sono state ampiamente esposte nel post del 29 agosto 2008.
Art.187: guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Il veicolo oggetto di sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma.
Salvo che non sia disposto il sequestro , il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
E’ ripristinata la decurtazione di 10 punti patente che era stata soppressa con le ultime modifiche all’art.187 operate dalla legge 160/2007 in cui non si era provveduto ad aggiornare la tabella dell’art. 126 bis con il riferimento ai nuovi commi oggetto di decurtazione.
Art.189: comportamento in caso di incidente
Aumento della pena per i reati di fuga e di omissione di soccorso
Art.222: sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati
Per chi causa un incidente stradale con lesioni mortali con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti il Giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Decreto Legislativo 28/08/2000, n. 274 art.4 comma1 lettera a)
Il reato di lesioni personali colpose punibile a querela di parte se commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è più di competenza del Giudice di Pace ma del Tribunale in composizione monocratica.
venerdì 29 agosto 2008
Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (3^Parte)
Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal Legislatore nel 2007.
Al comma 2 sono state graduate le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza in tre fasce in funzione del tasso alcoolemico rilevato:
- da 0,5 a 0,8
- superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
- superiore a 1,5
Le sanzioni pecuniarie sono state notevolmente incrementate ma, la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8g/l non costituisce più reato. Quest’ultima depenalizzazione è stata disposta in sede di conversione in Legge.
Sempre in sede di conversione in Legge è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutture sanitarie traumatologiche.
Sempre al comma 2 viene disposta la revoca della patente anche in caso di recidiva nel biennio.
Il nuovo comma 2 non contiene più l’ultimo periodo in cui gli organi di polizia potevano far trainare il veicolo fino ad una autofficina o altro luogo indicato dall’interessato quando non possa essere guidato da altra persona idonea.
Viene introdotto il comma 2 bis che prevede un ulteriore incremento di sanzioni se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente.
Al comma 5(conducenti sottoposti a cure mediche a seguito di incidente stradale) viene prevista la possibilità di procedere al ritiro cautelativo della patente da parte degli organi di polizia. I presupposti e le modalità sono quelle di cui all’art.187 comma 5 bis.
Infine è stato modificato il comma 7. Nella nuova formulazione il rifiuto dell'accertamento non costituisce più un reato. Si applicano sanzioni pecuniarie e accessorie.
Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92 (GU n.122 del 26 maggio 2008). Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n. 125 (GU n.173 del 25 luglio 2008)
Al comma 2 lettera c ossia per un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l l’arresto passa da “fino a 6 mesi” a “da 3 mesi a 1 anno”. Si ha inoltre la confisca del veicolo, salvo esso appartenga a persona estranea al reato.
Al comma 2 bis viene prevista la confisca del veicolo in caso di incidente stradale.
Viene aggiunto il comma 2 quinques in cui viene nuovamente specificata la possibilità da parte degli organi di polizia di far trainare il veicolo, parte che era stata omessa nell’ultima modifica dell’articolo.
sabato 2 agosto 2008
Risultati del sondaggio
Il 10% ha rsiposto "non so".
Questo risultato mi rallegra e mi incentiva a continuare.
domenica 27 luglio 2008
venerdì 4 luglio 2008
La limitazione a 50Kw/t per i neopatentati
mercoledì 2 luglio 2008
Art.186 Le Sanzioni

Il sistema sanzionatorio dell’art.186 è piuttosto complesso e va coordinato anche con altri articoli del Codice della strada.
La competenza è del tribunale in composizione monocratica.
In sintesi:
- tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e inferiore o uguale a 0,8 g/l, ammenda da 500 a 2000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- tasso alcolemico superiore 0,8 g/l e inferiore o uguale a 1,5 g/l, ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, svolgimento di attività sociale gratuita e continuativa fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 a 12 mesi;
- tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 3 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo quest'ultimo appartenga a persona estranea all'illecito;
Guida di veicoli pesanti e recidiva nel biennio
La patente di guida è sempre revocata se il reato è commesso alla guida di autobus, veicoli con massa complessiva superiore a 3,5t o di complessi di veicoli (anche autovettura che traina un rimorchio leggero) o in caso di recidiva nel biennio.
Incidente stradale
Quando si causa un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica le pene suddette sono raddoppiate ed è disposta la confisca del veicolo (salvo appartenga a persona estranea al reato).
Visita medica presso la Commissione Medica Locale.
Con l’ordinanza di sospensione della patente il Prefetto dispone anche che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi art.119 CDS entro 60gg, trascorso tale termine o nel caso il tasso alcolemico sia >1,5 g/l il prefetto può disporre la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.
Rifiuto dell'accertamento (preliminare, con etilometro o sanitario)
Il rifiuto dell'accertamento viene punito con le stesse sanzioni previste dal comma 2 per il tasso alcoolemico superiore a 1,5g/l
Il Prefetto dispone la visita medica ai sensi dell’art.119 CDS con le modalità illustrate al punto precedente.
In caso di condanna per il medesimo reato nei due anni precedenti si applica la revoca della patente.
Art.126-bis - Decurtazione punti patente
Art. 186 comma 2, circolare alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcoolica, 10 punti.
Art. 186 comma 7, rifiuto dell'accertamento, 10 punti.
Ricordo che per i neopatentati (patente conseguita da meno di 3 anni) si applica il raddoppio dei punti che in tal caso diventeranno 20.
Art.130-bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone
Ai sensi dell’art.130-bis la revoca della patente è disposta quando si causa la morte di altre persone in stato di ubriachezza con tasso alcolemico pari o superiore a 3 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti.
Art. 213 comma 2-sexies - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
Art. 222 comma 2 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
In caso di omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza alcoolica il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. (La norma di cui all'art.130 bis risulta superata)
Art.6 bis della Legge 160/2007
Quando la guida in stato di ebbrezza alcolica è accertata nelle ore notturne (dopo le ore 20,00 e prima delle ore 7,00) sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro. Tale disposizione non è ancora operativa in quanto manca il regolamento di attuazione che non è ancora stato emanato.
Art. 15 comma 1 della Legge n. 125 del 30/03/2001 e Provvedimento della Conferenza Stato Regioni n. 2540 del 13/03/2006
La legge 125 vieta l’assunzione o la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche nelle attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi.
Il provvedimento 2540 elenca le attività lavorative interessate dalla Legge 125.
Il comma 8 del provvedimento include le attività di trasporto in cui gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.
domenica 22 giugno 2008
Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (2^Parte)
Decreto Legge in vigore dal 22/06/2002 abbassa la soglia del tasso alcolemico a 0,5 g/l.
LEGGE 1 agosto 2002, n. 168 (GU n. 183 del 06/08/2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
Con la conversine in legge dal 7 agosto 2002, In vigore dal 7 agosto 2002, il tasso alcoolemico viene abbassato a 0,5 g/l. Tale valore viene specificato nel testo dell’art.186 ma non viene modificato nel regolamento di esecuzione.
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 (GU n. 149 del 30/06/2003) Modifiche ed integrazioni al codice della strada.
LEGGE 1 AGOSTO 2003, n. 214 (GU n. 186 del 12/08/2003) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada
Il decreto legge 151/2003 sostituisce interamente l’art.186.
La competenza del reato che, dal 1 gennaio 2002 era del Giudice di Pace (D.Legislativo 274/00), viene ora attribuita al tribunale in sede di conversione in legge.
Il vecchio comma 3 viene inglobato nel comma 2.
Vengono disciplinati i presupposti e le modalità dell’accertamento nei nuovi commi 3 e 4 .
Il nuovo comma 3 consente agli organi di polizia stradale di poter chiedere a tutti i conducenti di sottoporsi ad accertamenti preliminari (qualitativi o con apparecchi portatili).
Il comma 4 elenca i casi in cui gli organi di polizia stradale possono procedere ad accertamenti più approfonditi (anche accompagnando il conducente al più vicino ufficio o comando): quando gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo, in caso di incidente, o quando si abbia fondato motivo.
Il comma 5 precisa che in caso di incidente stradale a seguito del quale il conducente sia stato sottoposto a cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico può essere effettuato dalle strutture sanitarie su richiesta degli organi di polizia.
Il rifiuto dell’accertamento nelle modalità previste dai commi 3,4 e 5 è punito con le stesse sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.
giovedì 12 giugno 2008
Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (1^Parte)

L'articolo 186 ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, ripercorrerne le tappe consente di comprendere meglio la sua attuale articolazione.
Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (testo del 1992)
- E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
- Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo IV.
- Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
- In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
- Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento , l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
- In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Tale Legge prevedeva una modifica al regolamento di attuazione del codice della strada. La modifica riguardava l'abbassamento del tasso alcoolemico a 0,5 g/l, che però non è mai stata applicata. Infatti ad oggi l’art. 379 del regolamento indica ancora un tasso di 0,8 g/l.
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 (GU n. 036 Suppl.Ord. del 12/02/2002) Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.
Tale decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003 e prevede quanto segue:
- Gli organi di polizia stradale che possono effettuare i controlli sono solo quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art.12cds, vengono esclusi quelli di cui al comma 3 che sono abilitati all’espletamento dei servizi di polizia stradale a seguito di un esame di qualificazione.
- Viene introdotta la revoca della patente per chi conduce autobus o veicoli pesanti.
- Al coma 4 viene eliminata l’opzione che consente di effettuare il controllo in ogni caso di incidente.
- Viene aggiunto il comma 4 bis in cui, in caso di incidente a seguito del quale il conducente sia sottoposto a cure mediche, può essere effettuato l’accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli organi di polizia stradale dalle strutture sanitarie.
- Nel comma 5 non viene ancora precisato il valore del tasso alcoolemico rinviando al regolamento.
