DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 (GU n. 144 del 21/06/2002) Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
Decreto Legge in vigore dal 22/06/2002 abbassa la soglia del tasso alcolemico a 0,5 g/l.
LEGGE 1 agosto 2002, n. 168 (GU n. 183 del 06/08/2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
Con la conversine in legge dal 7 agosto 2002, In vigore dal 7 agosto 2002, il tasso alcoolemico viene abbassato a 0,5 g/l. Tale valore viene specificato nel testo dell’art.186 ma non viene modificato nel regolamento di esecuzione.
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 (GU n. 149 del 30/06/2003) Modifiche ed integrazioni al codice della strada.
LEGGE 1 AGOSTO 2003, n. 214 (GU n. 186 del 12/08/2003) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada
Il decreto legge 151/2003 sostituisce interamente l’art.186.
La competenza del reato che, dal 1 gennaio 2002 era del Giudice di Pace (D.Legislativo 274/00), viene ora attribuita al tribunale in sede di conversione in legge.
Il vecchio comma 3 viene inglobato nel comma 2.
Vengono disciplinati i presupposti e le modalità dell’accertamento nei nuovi commi 3 e 4 .
Il nuovo comma 3 consente agli organi di polizia stradale di poter chiedere a tutti i conducenti di sottoporsi ad accertamenti preliminari (qualitativi o con apparecchi portatili).
Il comma 4 elenca i casi in cui gli organi di polizia stradale possono procedere ad accertamenti più approfonditi (anche accompagnando il conducente al più vicino ufficio o comando): quando gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo, in caso di incidente, o quando si abbia fondato motivo.
Il comma 5 precisa che in caso di incidente stradale a seguito del quale il conducente sia stato sottoposto a cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico può essere effettuato dalle strutture sanitarie su richiesta degli organi di polizia.
Il rifiuto dell’accertamento nelle modalità previste dai commi 3,4 e 5 è punito con le stesse sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.
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