Le caratteristiche dei ciclomotori sono state descritte nel post dell'11/05/2008.
Ripercorriamo ora un'altra storia travagliata, quella del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore per brevità CIGC.
L'obbligo del CIGC viene introdotto dal D.lgs. n.9 del 15/01/02 con decorrenza 01/01/03. Con DL n.236 del 25/10/02 convertito in Legge n.284 del 27/12/02 viene prorogato al 30/06/03.
Il DL n.151 del 27/06/03 convertito in Leggen.214 del 01/08/03 estende ai maggiorenni non titolari di patente di guida l'obbligo di conseguire il CIGC con decorrenza 01/07/05.
Il DL n.115/05 convertito in Legge n.168 del 17/08/05 proroga tale termine al 01/10/05.
La Legge 168/05 colma finalmente la lacuna legislativa in essere dall'introduzione del CIGC nel 2003, ossia vengono finalmente richiesti i requisiti psico-fisici attestati da certificato medico.
Fino al 01/01/08 tale certificato poteva essere rilasciato dal medico di famiglia. La Legge 94/09 proroga il suddetto termine al 30/09/09. Dal 01/10/09 il certificato medico dovrà essere rilasciato da uno dei soggetti sanitari di cui all'art.119 del Codice della Strada.
mercoledì 16 giugno 2010
giovedì 13 maggio 2010
Art. 34-bis Decoro delle strade
In vista dell'approvazione del Nuovo Codice della strada nei prossimi post esamineremo brevemente le ultime modifiche apportate con la legge 94 del 15/7/2009 "Decreto Sicurezza" in vigore dall'8/8/2009.
L'Art. 34 bis applica una pesante sanzione pecuniaria quando da veicoli in sosta o in movimento si insozza la strada.
Tale articolo replica disposizioni già previste dal Codice all'art.15 - atti vietati - in particolare ai punti f) e i).
Anche se l'intenzione del legislatore era quella di aumentare le sanzioni nei casi più gravi non è dato di capire per quale motivo non sia stato modificato l'articolo già in essere invece di introdurre un articolo bis che appesantisce la lettura del Codice.
Brutto il termine insozzare.
Scrivete i Vostri commenti.
L'Art. 34 bis applica una pesante sanzione pecuniaria quando da veicoli in sosta o in movimento si insozza la strada.
Tale articolo replica disposizioni già previste dal Codice all'art.15 - atti vietati - in particolare ai punti f) e i).
Anche se l'intenzione del legislatore era quella di aumentare le sanzioni nei casi più gravi non è dato di capire per quale motivo non sia stato modificato l'articolo già in essere invece di introdurre un articolo bis che appesantisce la lettura del Codice.
Brutto il termine insozzare.
Scrivete i Vostri commenti.
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