Preparamoci ad andare in vacanza trasportando i bambini in modo sicuro.
Cinture di sicurezza
Salvo i casi di esenzione espressamente elencati dal CDS, l’art.172 del CDS obbliga il conducente e i passeggeri (anteriori e posteriori) dei veicoli delle categorie internazionali M1(autovetture), N1 (autocarri di mcpc fino a 3,5t), N2 e N3 (autocarri di mcpc superiore a 3,5t), che ne sono provvisti, ad utilizzare le cinture di sicurezza.
Dispositivi di ritenuta per bambini
Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2, N3 i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati con sistemi di ritenuta adeguati alla loro peso e conformi a uno dei tipi omologati.
Tutti i modelli di dispositivi, comunque, devono essere di tipo omologato in base alla normativa vigente, che è rappresentata dal regolamento ECER44. Nella sua attuale versione (ECE44/03 del 1995).
I dispositivi di ritenuta per bambini in commercio si dividono in: 0 fino a 10kg, 0+ fino a 13kg, 1 9-18kg, 2 15-25kg, 3 22-36kg.
Nella nuova formulazione dell’art.172 introdotta nel 2006 è scomparso ogni riferimento all’età del bambino. Viene invece precisato un limite di statura al di sotto del quale, qualunque sia la sua età, si ha l’obbligo di utilizzare dispositivi di ritenuta per bambini purché il loro peso non sia incompatibile con l’impiego degli stessi, infatti la classe più alta di tali dispositivi consente il trasporto di bambini fino a 36kg di peso.
E’ vietata l’installazione di seggiolini per bambini in direzione opposta a quella di marcia sui posti protetti da airbag a meno che non sia possibile disinserirlo. Tuttavia la violazione di questo divieto non è oggetto di sanzioni amministrative da parte del codice.
Sui motoveicoli e ciclomotori a due ruote è vietato trasportare bambini di età inferiore ai 5 anni. (art.170 CDS)
venerdì 12 giugno 2009
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