Preparamoci ad andare in vacanza trasportando i bambini in modo sicuro.
Cinture di sicurezza
Salvo i casi di esenzione espressamente elencati dal CDS, l’art.172 del CDS obbliga il conducente e i passeggeri (anteriori e posteriori) dei veicoli delle categorie internazionali M1(autovetture), N1 (autocarri di mcpc fino a 3,5t), N2 e N3 (autocarri di mcpc superiore a 3,5t), che ne sono provvisti, ad utilizzare le cinture di sicurezza.
Dispositivi di ritenuta per bambini
Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2, N3 i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati con sistemi di ritenuta adeguati alla loro peso e conformi a uno dei tipi omologati.
Tutti i modelli di dispositivi, comunque, devono essere di tipo omologato in base alla normativa vigente, che è rappresentata dal regolamento ECER44. Nella sua attuale versione (ECE44/03 del 1995).
I dispositivi di ritenuta per bambini in commercio si dividono in: 0 fino a 10kg, 0+ fino a 13kg, 1 9-18kg, 2 15-25kg, 3 22-36kg.
Nella nuova formulazione dell’art.172 introdotta nel 2006 è scomparso ogni riferimento all’età del bambino. Viene invece precisato un limite di statura al di sotto del quale, qualunque sia la sua età, si ha l’obbligo di utilizzare dispositivi di ritenuta per bambini purché il loro peso non sia incompatibile con l’impiego degli stessi, infatti la classe più alta di tali dispositivi consente il trasporto di bambini fino a 36kg di peso.
E’ vietata l’installazione di seggiolini per bambini in direzione opposta a quella di marcia sui posti protetti da airbag a meno che non sia possibile disinserirlo. Tuttavia la violazione di questo divieto non è oggetto di sanzioni amministrative da parte del codice.
Sui motoveicoli e ciclomotori a due ruote è vietato trasportare bambini di età inferiore ai 5 anni. (art.170 CDS)
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venerdì 12 giugno 2009
giovedì 10 aprile 2008
Art. 171 Uso del casco protettivo (2^Parte)
L'art.171 attualmente in vigore recita come segue:
Comma 1.
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Comma 1-bis.
Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
Il comma 1 è molto chiaro: i conducenti e i passeggerei di ciclomotori e motoveicoli hanno l’obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo.
Il casco deve essere di tipo omologato.
L’obbligo vige solo quando il veicolo è in marcia.
Il Comma 1- bis elenca gli unici due casi in cui non sussiste l’obbligo del casco. Come si nota tali casi di esenzione sono legati al tipo di veicolo utilizzato e non a stati o qualità del conducente.
Sono soggetti a sanzione i conducenti di veicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash che, guidando senza casco, non tengono allacciate le cinture.
Esiste una lacuna normativa per la quale i conducenti di ciclomotori e motoveicoli a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa non sono obbligati all’uso del casco e neanche delle cinture di sicurezza.
Possiamo notare come da una parte si sia giunti gradualmente ad obbligare tutti i conducenti all’uso del casco, e dall’altra il fatto che il legislatore abbia dovuto adeguare la norma a nuove tipologie di veicoli comparse sul mercato.
Comma 1.
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Comma 1-bis.
Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
Il comma 1 è molto chiaro: i conducenti e i passeggerei di ciclomotori e motoveicoli hanno l’obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo.
Il casco deve essere di tipo omologato.
L’obbligo vige solo quando il veicolo è in marcia.
Il Comma 1- bis elenca gli unici due casi in cui non sussiste l’obbligo del casco. Come si nota tali casi di esenzione sono legati al tipo di veicolo utilizzato e non a stati o qualità del conducente.
Sono soggetti a sanzione i conducenti di veicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash che, guidando senza casco, non tengono allacciate le cinture.
Esiste una lacuna normativa per la quale i conducenti di ciclomotori e motoveicoli a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa non sono obbligati all’uso del casco e neanche delle cinture di sicurezza.
Possiamo notare come da una parte si sia giunti gradualmente ad obbligare tutti i conducenti all’uso del casco, e dall’altra il fatto che il legislatore abbia dovuto adeguare la norma a nuove tipologie di veicoli comparse sul mercato.
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