L'art.171 attualmente in vigore recita come segue:
Comma 1.
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Comma 1-bis.
Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
Il comma 1 è molto chiaro: i conducenti e i passeggerei di ciclomotori e motoveicoli hanno l’obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo.
Il casco deve essere di tipo omologato.
L’obbligo vige solo quando il veicolo è in marcia.
Il Comma 1- bis elenca gli unici due casi in cui non sussiste l’obbligo del casco. Come si nota tali casi di esenzione sono legati al tipo di veicolo utilizzato e non a stati o qualità del conducente.
Sono soggetti a sanzione i conducenti di veicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash che, guidando senza casco, non tengono allacciate le cinture.
Esiste una lacuna normativa per la quale i conducenti di ciclomotori e motoveicoli a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa non sono obbligati all’uso del casco e neanche delle cinture di sicurezza.
Possiamo notare come da una parte si sia giunti gradualmente ad obbligare tutti i conducenti all’uso del casco, e dall’altra il fatto che il legislatore abbia dovuto adeguare la norma a nuove tipologie di veicoli comparse sul mercato.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento