sabato 5 aprile 2008

Art. 171 Uso del casco protettivo (1^Parte)

Prendo spunto dai risultati del Sistema Ulisse per iniziare a parlare del contenuto di alcuni articoli del Codice della Strada (in breve Cds).

Nella versione originale del Cds D.Lgs n.285 del 30/04/1992 l’art.171 limitava l’obbligo del casco solo ai minorenni alla guida dei ciclomotori a due ruote, esentando i maggiorenni.
L’obbligo vigeva per tutti i conducenti nel caso di motocicli di qualsiasi cilindrata o di motocarrozzette nonché , gli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.

L’art.171 ha subito una prima modifica con la Legge 7.12.1999 n. 472, con la quale veniva esteso l’obbligo del casco anche ai maggiorenni alla guida del ciclomotore.
Veniva inoltre introdotta l’esenzione dall’obbligo del casco per i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purchè dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.

Con il Decreto-Legge 27 giugno 2003, n.151 convertito in legge 1/8/2003 n.214 l'obbligo viene riferito ai ciclomotori e ai motoveicoli.
viene introdotta l'esenzione per i ciclomotori e i motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa

Ricordiamo che il Decreto - Legge 30/6/05 n. 115 convertito in legge n.168 del 17/08/05 modificava l'art.213 del Cds disponendo la confisca del veicolo per le infrazioni di cui all'art.171 sull'uso del casco.

L’ultima modifica ad opera del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24/11/ 2006 n.286 riguarda il regime sanzionatorio. Con quest'ultima modifica è stato eliminata la confisca del mezzo come introdotto dall'art.213 rimanendo valida nei casi in cui con tale mezzo venga commesso un reato.
Il regime sanzionatorio dell'art.171 per il mancato uso del casco prevede il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni oltre all'ammenda.

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