lunedì 21 aprile 2008

Conosciamo meglio il sistema sanzionatorio del Cds

Gran parte degli illeciti previsti dal Cds sono illeciti amministrativi.
Per illecito amministrativo si intende la violazione di una norma giuridica, in questo caso delle norme contenute nel codice della strada, cui viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.

Quando la violazione ad un articolo del codice prevede una sanzione essa è composta:
  • sempre da una sanzione amministrativa pecuniaria principale e in alcuni casi anche da una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria tra quelle previste dal codice della strada stesso.

Attenzione la sanzione accessoria non è in alternativa a quella pecuniaria e quando è prevista viene sempre applicata (si dice che viene applicata di diritto art.210 Cds).

Le sanzioni accessorie sono disciplinate da specifici articoli del Cds e si raggruppano in tre aree.
  • obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività:
    • obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive art.211;
    • obbligo di sospendere una detreminata attività art 212.
  • sanzioni relative al veicolo:
    • sequestro art.213;
    • fermo amministraivo del veicolo art.214;
    • rimozione o blocco del veicolo art.215.
  • sanzioni relative ai documenti di circolazione e alla patente di guida:
    • ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida art.216;
    • sospensione della carta di circolazione art.217;
    • sospensione della patente art.218;
    • revoca della patente art.219.
Pochissimi sono gli illeciti penali previsti dal codice, essi sono:
  • 9bis c1 e c4: organizzare, promuovere, dirigere o comunque agevolare una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato o scommettere su tali competizioni;
  • 9ter c1: fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore;
  • 100 c14: falsificare, manomettere o alterare targhe automobilistiche ovvero usare targhe manomesse, falsificate o alterate (comprese le targhe delle macchine agricole art.113 c5);
  • 116 c13: guidare autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio.
  • 186 c1 lettra b) e c): guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico >0,8 g/l
  • 187 c1: guida in stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di una sostanza stupefacente o psicotropa;
  • 189 c6 e c7: fuga e omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle persone;
  • 212 c4: non ottemperare all'obbligo di sospendere una determinta attività.

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