Le sanzioni per mancato uso del casco sono le seguenti:
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
Se il mancato uso del casco riguarda il passeggero minorenne, l’infrazione verrà contestata al conducente.
Consegue inoltre il Fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
In caso di duplice violazione nell’arco di un biennio alla guida di un ciclomotore o un motociclo, il fermo del veicolo è disposto per 90 giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario.
E non finisce mica qui...
Art. 126-bis decurtazione di 5 punti patente.
Attenzione: indossare un casco non correttamente allacciato o non omologato è come non indossarlo, pertanto l’infrazione contestata sarà sempre quella di guida senza uso del casco e le sanzioni saranno quelle suddette.
Chiunque importa, produce o commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.
Tali caschi non omologati, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca.
La confisca del veicolo non avviene più per le ipotesi di infrazione dell’art.171.
L’art. 213 comma 2-sexies è stato modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24/11/ 2006, prevedendo la confisca quando un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato.
giovedì 17 aprile 2008
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