L'articolo 186 ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, ripercorrerne le tappe consente di comprendere meglio la sua attuale articolazione.
Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (testo del 1992)
- E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
- Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo IV.
- Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
- In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
- Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento , l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
- In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Tale Legge prevedeva una modifica al regolamento di attuazione del codice della strada. La modifica riguardava l'abbassamento del tasso alcoolemico a 0,5 g/l, che però non è mai stata applicata. Infatti ad oggi l’art. 379 del regolamento indica ancora un tasso di 0,8 g/l.
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 (GU n. 036 Suppl.Ord. del 12/02/2002) Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.
Tale decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003 e prevede quanto segue:
- Gli organi di polizia stradale che possono effettuare i controlli sono solo quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art.12cds, vengono esclusi quelli di cui al comma 3 che sono abilitati all’espletamento dei servizi di polizia stradale a seguito di un esame di qualificazione.
- Viene introdotta la revoca della patente per chi conduce autobus o veicoli pesanti.
- Al coma 4 viene eliminata l’opzione che consente di effettuare il controllo in ogni caso di incidente.
- Viene aggiunto il comma 4 bis in cui, in caso di incidente a seguito del quale il conducente sia sottoposto a cure mediche, può essere effettuato l’accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli organi di polizia stradale dalle strutture sanitarie.
- Nel comma 5 non viene ancora precisato il valore del tasso alcoolemico rinviando al regolamento.
Nessun commento:
Posta un commento