giovedì 12 giugno 2008

Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (1^Parte)





L'articolo 186 ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, ripercorrerne le tappe consente di comprendere meglio la sua attuale articolazione.




Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (testo del 1992)


  1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
  2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo IV.
  3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
  4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
  5. Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento , l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  6. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
LEGGE 30 marzo 2001, n. 125 (GU n. 090 del 18/04/2001) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. Ecologia.

Tale Legge prevedeva una modifica al regolamento di attuazione del codice della strada. La modifica riguardava l'abbassamento del tasso alcoolemico a 0,5 g/l, che però non è mai stata applicata. Infatti ad oggi l’art. 379 del regolamento indica ancora un tasso di 0,8 g/l.


DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 (GU n. 036 Suppl.Ord. del 12/02/2002) Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

Tale decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003 e prevede quanto segue:
  • Gli organi di polizia stradale che possono effettuare i controlli sono solo quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art.12cds, vengono esclusi quelli di cui al comma 3 che sono abilitati all’espletamento dei servizi di polizia stradale a seguito di un esame di qualificazione.
  • Viene introdotta la revoca della patente per chi conduce autobus o veicoli pesanti.
  • Al coma 4 viene eliminata l’opzione che consente di effettuare il controllo in ogni caso di incidente.
  • Viene aggiunto il comma 4 bis in cui, in caso di incidente a seguito del quale il conducente sia sottoposto a cure mediche, può essere effettuato l’accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli organi di polizia stradale dalle strutture sanitarie.
  • Nel comma 5 non viene ancora precisato il valore del tasso alcoolemico rinviando al regolamento.

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