Coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per aver superato i limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma non di oltre 60 km/h (art.142 c 9), mantengono il diritto alla guida del ciclomotore (art.116 c1-ter).
Attenzione la concessione vale solo per il caso sopra citato e non per sospensioni dovute ad altre infrazioni.
Inoltre vale la pena di portare con se il verbale di contestazione da cui si puo' evincere la sospensione della patente ai sensi dell'art. 142 c9 in quanto l'eccesso di velocità di oltre i 60 km/h (art.142 c9- bis) non da diritto alla guida del ciclomotore.
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