Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal Legislatore nel 2007.
Al comma 2 sono state graduate le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza in tre fasce in funzione del tasso alcoolemico rilevato:
- da 0,5 a 0,8
- superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
- superiore a 1,5
Le sanzioni pecuniarie sono state notevolmente incrementate ma, la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8g/l non costituisce più reato. Quest’ultima depenalizzazione è stata disposta in sede di conversione in Legge.
Sempre in sede di conversione in Legge è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutture sanitarie traumatologiche.
Sempre al comma 2 viene disposta la revoca della patente anche in caso di recidiva nel biennio.
Il nuovo comma 2 non contiene più l’ultimo periodo in cui gli organi di polizia potevano far trainare il veicolo fino ad una autofficina o altro luogo indicato dall’interessato quando non possa essere guidato da altra persona idonea.
Viene introdotto il comma 2 bis che prevede un ulteriore incremento di sanzioni se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente.
Al comma 5(conducenti sottoposti a cure mediche a seguito di incidente stradale) viene prevista la possibilità di procedere al ritiro cautelativo della patente da parte degli organi di polizia. I presupposti e le modalità sono quelle di cui all’art.187 comma 5 bis.
Infine è stato modificato il comma 7. Nella nuova formulazione il rifiuto dell'accertamento non costituisce più un reato. Si applicano sanzioni pecuniarie e accessorie.
Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92 (GU n.122 del 26 maggio 2008). Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n. 125 (GU n.173 del 25 luglio 2008)
Al comma 2 lettera c ossia per un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l l’arresto passa da “fino a 6 mesi” a “da 3 mesi a 1 anno”. Si ha inoltre la confisca del veicolo, salvo esso appartenga a persona estranea al reato.
Al comma 2 bis viene prevista la confisca del veicolo in caso di incidente stradale.
Viene aggiunto il comma 2 quinques in cui viene nuovamente specificata la possibilità da parte degli organi di polizia di far trainare il veicolo, parte che era stata omessa nell’ultima modifica dell’articolo.
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