venerdì 29 agosto 2008

Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (3^Parte)

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007 n. 117(GU n. 180 del 4 agosto 2007) Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Convertito, con modificazioni, in LEGGE 2 ottobre 2007 n. 160 (GU n. 230 del 3 ottobre 2007)
Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal Legislatore nel 2007.

Al comma 2 sono state graduate le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza in tre fasce in funzione del tasso alcoolemico rilevato:

  • da 0,5 a 0,8
  • superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
  • superiore a 1,5


Le sanzioni pecuniarie sono state notevolmente incrementate ma, la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8g/l non costituisce più reato. Quest’ultima depenalizzazione è stata disposta in sede di conversione in Legge.

Sempre in sede di conversione in Legge è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutture sanitarie traumatologiche.

Sempre al comma 2 viene disposta la revoca della patente anche in caso di recidiva nel biennio.
Il nuovo comma 2 non contiene più l’ultimo periodo in cui gli organi di polizia potevano far trainare il veicolo fino ad una autofficina o altro luogo indicato dall’interessato quando non possa essere guidato da altra persona idonea.

Viene introdotto il comma 2 bis che prevede un ulteriore incremento di sanzioni se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente.
Al comma 5(conducenti sottoposti a cure mediche a seguito di incidente stradale) viene prevista la possibilità di procedere al ritiro cautelativo della patente da parte degli organi di polizia. I presupposti e le modalità sono quelle di cui all’art.187 comma 5 bis.
Infine è stato modificato il comma 7. Nella nuova formulazione il rifiuto dell'accertamento non costituisce più un reato. Si applicano sanzioni pecuniarie e accessorie.


Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92 (GU n.122 del 26 maggio 2008). Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n. 125 (GU n.173 del 25 luglio 2008)
Con quest’ultimo Decreto legge (Decreto sicurezza) il Legislatore ha elevato ancora la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza e ha reintrodotto il reato di rifiuto dell’accertamento che era stato depenalizzato con la precedente modifica.

Al comma 2 lettera b ossia per un tasso alcoolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l l’arresto passa da 3 mesi a 6 mesi.
Al comma 2 lettera c ossia per un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l l’arresto passa da “fino a 6 mesi” a “da 3 mesi a 1 anno”. Si ha inoltre la confisca del veicolo, salvo esso appartenga a persona estranea al reato.
Al comma 2 bis viene prevista la confisca del veicolo in caso di incidente stradale.
Viene aggiunto il comma 2 quinques in cui viene nuovamente specificata la possibilità da parte degli organi di polizia di far trainare il veicolo, parte che era stata omessa nell’ultima modifica dell’articolo.

Il comma 7 viene modificato reintroducendo il reato di rifiuto dell’accertamento. Tale rifiuto viene punito con le stesse sanzioni previste per il tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l (comma2 lettera c). La revoca della patente si ha se il trasgressore ha subito una sentenza di condanna per lo stesso reato nei due anni precedenti.

Il presente decreto legge modifica anche l’art 222 comma 2 in cui in caso di omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza alcolica, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

sabato 2 agosto 2008

Risultati del sondaggio

Ecco i risultati del sondaggio "Trovate interessante questo blog?".

Grazie a tutti coloro che hanno votato.

L'83% ha risposto "si".
Il 7% ha risposto "no".
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Questo risultato mi rallegra e mi incentiva a continuare.

La trattazione dell'art.186 è stata piuttosto impegnativa e complicata dalle numerose modifiche da parte del legislatore avvenute nell'ultimo anno. Nei prossimi post concluderò, almeno per ora, la parte normativa dedicata all'art.186 ed esamineremo le altre modifiche al codice della strada introdotte con il Decreto Sicurezza recentemente convertito in Legge.

domenica 27 luglio 2008

Manifesti Shock !!!


Campagna per la sicurezza stradale nella Provincia autonoma di Bolzano 2008.

venerdì 4 luglio 2008

La limitazione a 50Kw/t per i neopatentati

Con il Decreto-Legge 3 giugno 2008 n.97 (GU n.128 del 03/06/2008) è stato prorogato al 1 gennaio 2009 il termine per la limitazione a 50 kw per i neopatentati.

mercoledì 2 luglio 2008

Art.186 Le Sanzioni




Il sistema sanzionatorio dell’art.186 è piuttosto complesso e va coordinato anche con altri articoli del Codice della strada.
La competenza è del tribunale in composizione monocratica.





In sintesi:
  • tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e inferiore o uguale a 0,8 g/l, ammenda da 500 a 2000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

  • tasso alcolemico superiore 0,8 g/l e inferiore o uguale a 1,5 g/l, ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, svolgimento di attività sociale gratuita e continuativa fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 a 12 mesi;

  • tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 3 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo quest'ultimo appartenga a persona estranea all'illecito;


Guida di veicoli pesanti e recidiva nel biennio
La patente di guida è sempre revocata se il reato è commesso alla guida di autobus, veicoli con massa complessiva superiore a 3,5t o di complessi di veicoli (anche autovettura che traina un rimorchio leggero) o in caso di recidiva nel biennio.

Incidente stradale
Quando si causa un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica le pene suddette sono raddoppiate ed è disposta la confisca del veicolo (salvo appartenga a persona estranea al reato).

Visita medica presso la Commissione Medica Locale.
Con l’ordinanza di sospensione della patente il Prefetto dispone anche che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi art.119 CDS entro 60gg, trascorso tale termine o nel caso il tasso alcolemico sia >1,5 g/l il prefetto può disporre la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.

Rifiuto dell'accertamento (preliminare, con etilometro o sanitario)
Il rifiuto dell'accertamento viene punito con le stesse sanzioni previste dal comma 2 per il tasso alcoolemico superiore a 1,5g/l
Il Prefetto dispone la visita medica ai sensi dell’art.119 CDS con le modalità illustrate al punto precedente.
In caso di condanna per il medesimo reato nei due anni precedenti si applica la revoca della patente.

Art.126-bis - Decurtazione punti patente
Art. 186 comma 2, circolare alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcoolica, 10 punti.
Art. 186 comma 7, rifiuto dell'accertamento, 10 punti.
Ricordo che per i neopatentati (patente conseguita da meno di 3 anni) si applica il raddoppio dei punti che in tal caso diventeranno 20.

Art.130-bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone
Ai sensi dell’art.130-bis la revoca della patente è disposta quando si causa la morte di altre persone in stato di ubriachezza con tasso alcolemico pari o superiore a 3 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti.

Art. 213 comma 2-sexies - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

Art. 222 comma 2 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
In caso di omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza alcoolica il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. (La norma di cui all'art.130 bis risulta superata)

Art.6 bis della Legge 160/2007
Quando la guida in stato di ebbrezza alcolica è accertata nelle ore notturne (dopo le ore 20,00 e prima delle ore 7,00) sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro. Tale disposizione non è ancora operativa in quanto manca il regolamento di attuazione che non è ancora stato emanato.

Art. 15 comma 1 della Legge n. 125 del 30/03/2001 e Provvedimento della Conferenza Stato Regioni n. 2540 del 13/03/2006
La legge 125 vieta l’assunzione o la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche nelle attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi.
Il provvedimento 2540 elenca le attività lavorative interessate dalla Legge 125.

Il comma 8 del provvedimento include le attività di trasporto in cui gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

domenica 22 giugno 2008

Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (2^Parte)

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 (GU n. 144 del 21/06/2002) Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

Decreto Legge in vigore dal 22/06/2002 abbassa la soglia del tasso alcolemico a 0,5 g/l.

LEGGE 1 agosto 2002, n. 168 (GU n. 183 del 06/08/2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

Con la conversine in legge dal 7 agosto 2002, In vigore dal 7 agosto 2002, il tasso alcoolemico viene abbassato a 0,5 g/l. Tale valore viene specificato nel testo dell’art.186 ma non viene modificato nel regolamento di esecuzione.

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 (GU n. 149 del 30/06/2003) Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

LEGGE 1 AGOSTO 2003, n. 214 (GU n. 186 del 12/08/2003) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada

Il decreto legge 151/2003 sostituisce interamente l’art.186.
La competenza del reato che, dal 1 gennaio 2002 era del Giudice di Pace (D.Legislativo 274/00), viene ora attribuita al tribunale in sede di conversione in legge.

Il vecchio comma 3 viene inglobato nel comma 2.
Vengono disciplinati i presupposti e le modalità dell’accertamento nei nuovi commi 3 e 4 .
Il nuovo comma 3 consente agli organi di polizia stradale di poter chiedere a tutti i conducenti di sottoporsi ad accertamenti preliminari (qualitativi o con apparecchi portatili).

Il comma 4 elenca i casi in cui gli organi di polizia stradale possono procedere ad accertamenti più approfonditi (anche accompagnando il conducente al più vicino ufficio o comando): quando gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo, in caso di incidente, o quando si abbia fondato motivo.

Il comma 5 precisa che in caso di incidente stradale a seguito del quale il conducente sia stato sottoposto a cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico può essere effettuato dalle strutture sanitarie su richiesta degli organi di polizia.

Il rifiuto dell’accertamento nelle modalità previste dai commi 3,4 e 5 è punito con le stesse sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.

giovedì 12 giugno 2008

Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (1^Parte)





L'articolo 186 ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, ripercorrerne le tappe consente di comprendere meglio la sua attuale articolazione.




Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (testo del 1992)


  1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
  2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo IV.
  3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
  4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
  5. Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento , l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  6. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
LEGGE 30 marzo 2001, n. 125 (GU n. 090 del 18/04/2001) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. Ecologia.

Tale Legge prevedeva una modifica al regolamento di attuazione del codice della strada. La modifica riguardava l'abbassamento del tasso alcoolemico a 0,5 g/l, che però non è mai stata applicata. Infatti ad oggi l’art. 379 del regolamento indica ancora un tasso di 0,8 g/l.


DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 (GU n. 036 Suppl.Ord. del 12/02/2002) Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

Tale decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003 e prevede quanto segue:
  • Gli organi di polizia stradale che possono effettuare i controlli sono solo quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art.12cds, vengono esclusi quelli di cui al comma 3 che sono abilitati all’espletamento dei servizi di polizia stradale a seguito di un esame di qualificazione.
  • Viene introdotta la revoca della patente per chi conduce autobus o veicoli pesanti.
  • Al coma 4 viene eliminata l’opzione che consente di effettuare il controllo in ogni caso di incidente.
  • Viene aggiunto il comma 4 bis in cui, in caso di incidente a seguito del quale il conducente sia sottoposto a cure mediche, può essere effettuato l’accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli organi di polizia stradale dalle strutture sanitarie.
  • Nel comma 5 non viene ancora precisato il valore del tasso alcoolemico rinviando al regolamento.