DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 (GU n. 144 del 21/06/2002) Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
Decreto Legge in vigore dal 22/06/2002 abbassa la soglia del tasso alcolemico a 0,5 g/l.
LEGGE 1 agosto 2002, n. 168 (GU n. 183 del 06/08/2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
Con la conversine in legge dal 7 agosto 2002, In vigore dal 7 agosto 2002, il tasso alcoolemico viene abbassato a 0,5 g/l. Tale valore viene specificato nel testo dell’art.186 ma non viene modificato nel regolamento di esecuzione.
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 (GU n. 149 del 30/06/2003) Modifiche ed integrazioni al codice della strada.
LEGGE 1 AGOSTO 2003, n. 214 (GU n. 186 del 12/08/2003) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada
Il decreto legge 151/2003 sostituisce interamente l’art.186.
La competenza del reato che, dal 1 gennaio 2002 era del Giudice di Pace (D.Legislativo 274/00), viene ora attribuita al tribunale in sede di conversione in legge.
Il vecchio comma 3 viene inglobato nel comma 2.
Vengono disciplinati i presupposti e le modalità dell’accertamento nei nuovi commi 3 e 4 .
Il nuovo comma 3 consente agli organi di polizia stradale di poter chiedere a tutti i conducenti di sottoporsi ad accertamenti preliminari (qualitativi o con apparecchi portatili).
Il comma 4 elenca i casi in cui gli organi di polizia stradale possono procedere ad accertamenti più approfonditi (anche accompagnando il conducente al più vicino ufficio o comando): quando gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo, in caso di incidente, o quando si abbia fondato motivo.
Il comma 5 precisa che in caso di incidente stradale a seguito del quale il conducente sia stato sottoposto a cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico può essere effettuato dalle strutture sanitarie su richiesta degli organi di polizia.
Il rifiuto dell’accertamento nelle modalità previste dai commi 3,4 e 5 è punito con le stesse sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.
domenica 22 giugno 2008
giovedì 12 giugno 2008
Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (1^Parte)

L'articolo 186 ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, ripercorrerne le tappe consente di comprendere meglio la sua attuale articolazione.
Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (testo del 1992)
- E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
- Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo IV.
- Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
- In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
- Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento , l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
- In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Tale Legge prevedeva una modifica al regolamento di attuazione del codice della strada. La modifica riguardava l'abbassamento del tasso alcoolemico a 0,5 g/l, che però non è mai stata applicata. Infatti ad oggi l’art. 379 del regolamento indica ancora un tasso di 0,8 g/l.
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 (GU n. 036 Suppl.Ord. del 12/02/2002) Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.
Tale decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003 e prevede quanto segue:
- Gli organi di polizia stradale che possono effettuare i controlli sono solo quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art.12cds, vengono esclusi quelli di cui al comma 3 che sono abilitati all’espletamento dei servizi di polizia stradale a seguito di un esame di qualificazione.
- Viene introdotta la revoca della patente per chi conduce autobus o veicoli pesanti.
- Al coma 4 viene eliminata l’opzione che consente di effettuare il controllo in ogni caso di incidente.
- Viene aggiunto il comma 4 bis in cui, in caso di incidente a seguito del quale il conducente sia sottoposto a cure mediche, può essere effettuato l’accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli organi di polizia stradale dalle strutture sanitarie.
- Nel comma 5 non viene ancora precisato il valore del tasso alcoolemico rinviando al regolamento.
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