venerdì 24 ottobre 2008

Art. 126-bis Patente a punti

L’istituto della patente a punti viene introdotto con il Decreto Legge 27 giugno 2003, n.151, convertito in Legge n.214 del 1 agosto 2003 (G.U. del 12 agosto 2003 n.186).

A decorrere dal 30/06/2003 alle patenti già in essere e a quelle rilasciate da tale data viene attribuito un punteggio di 20 punti.
Il punteggio è annotato presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri (DTT) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Come si perdono i punti
Si incorre nella decurtazione dei punti a seguito della violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del CDS. L’elenco delle norme di comportamento che prevedono una decurtazione dei punti e il relativo n° è contenuto in una tabella allegata nell’art.126-bis.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati un massimo di 15 punti, salvo i casi in cui la norma violata preveda la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente oppure vengano superati i 15 punti con una sola violazione per effetto del raddoppio previsto per i neopatentati.
Per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni la norma prevede il raddoppio del punteggio da decurtare.

Come si recuperano i punti
Per chi ha subito decurtazioni, si ritorna ai 20 punti iniziali attraverso un comportamento virtuoso (nessuna infrazione per 2 anni), prima che la dotazione si esaurisca,
Per chi non ha mai subito decurtazioni, si ha un incremento di 2 punti se nel corso di un biennio non vengono accertate violazioni fino a un massimo di 30 punti,
Si può reintegrare in modo parziale, mediante appositi corsi, prima che la dotazione si esaurisca: 6 punti per patenti A1, A, B, BE; 9 punti per patenti C,D,CE,DE o di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.

Come avviene la decurtazione
Quando ha luogo la contestazione immediata nel verbale verrà menzionata la norma violata unitamente al numero dei punti che verranno decurtati al conducente identificato.
Quando non ha luogo la contestazione immediata e il verbale viene notificato al proprietario del veicolo o ad altro obbligato in solido, questo, entro 30gg, deve dichiarare chi era alla guida del veicolo. (Sentenza Corte Costituzionale 24 gennaio 2005, n.27).
Se questi non fornisce tali informazioni incorre nella pena pecuniaria prevista dall’art.180 comma8 (da euro 370 a 1485).

La decurtazione del punteggio, che è atto del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può avvenire solo se la violazione accertata è contestata e definita. La contestazione si intende definita quando:
  1. sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta;
  2. siano scaduti i termini per proporre ricorso;
  3. siano stati respinti eventuali ricorsi presentati.

E’ applicabile una decurtazione di punteggio solo se la violazione è commessa da un conducente alla guida di un veicolo che richiede la patente di guida.
Il meccanismo della patente a punti non ha effetto su: CIGC;CAP;patenti speciali rilasciate da organi delle forze armate.

Che succede quando si esauriscono tutti i punti
All’esaurimento dei punti l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente, a seguito di comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente ai sensi dell’art.128 del CDS notificando il provvedimento all’interessato.

Se però non ci si presenta all’esame entro 30gg (o non si effettua la prenotazione per sostenerlo), la patente viene sospesa a tempo indeterminato.
In attesa di sostenere l’esame prenotato entro il termine suddetto di 30 giorni si può guidare, se ci si fa sospendere la patente non si può guidare fino all’esito dell’esame di revisione.

L’esame di revisione consiste nella ripetizione degli esami di teoria e di guida.

Nessun commento: