giovedì 10 marzo 2011

Art.117 - Limitazioni nella guida

E' estesa a 3 anni la limitazione di potenza (ora di 55KW/t) per coloro che, già consumatori di stupefacenti, siano stati sottoposti al divieto di conseguire la patente stabilito dall'art. 71 c.1 lett.a) del DPR 309/90, e conseguono la patente dopo il termine del divieto.

mercoledì 16 giugno 2010

Art. 116 - certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori

Le caratteristiche dei ciclomotori sono state descritte nel post dell'11/05/2008.

Ripercorriamo ora un'altra storia travagliata, quella del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore per brevità CIGC.

L'obbligo del CIGC viene introdotto dal D.lgs. n.9 del 15/01/02 con decorrenza 01/01/03. Con DL n.236 del 25/10/02 convertito in Legge n.284 del 27/12/02 viene prorogato al 30/06/03.

Il DL n.151 del 27/06/03 convertito in Leggen.214 del 01/08/03 estende ai maggiorenni non titolari di patente di guida l'obbligo di conseguire il CIGC con decorrenza 01/07/05.

Il DL n.115/05 convertito in Legge n.168 del 17/08/05 proroga tale termine al 01/10/05.

La Legge 168/05 colma finalmente la lacuna legislativa in essere dall'introduzione del CIGC nel 2003, ossia vengono finalmente richiesti i requisiti psico-fisici attestati da certificato medico.

Fino al 01/01/08 tale certificato poteva essere rilasciato dal medico di famiglia. La Legge 94/09 proroga il suddetto termine al 30/09/09. Dal 01/10/09 il certificato medico dovrà essere rilasciato da uno dei soggetti sanitari di cui all'art.119 del Codice della Strada.

giovedì 13 maggio 2010

Art. 34-bis Decoro delle strade

In vista dell'approvazione del Nuovo Codice della strada nei prossimi post esamineremo brevemente le ultime modifiche apportate con la legge 94 del 15/7/2009 "Decreto Sicurezza" in vigore dall'8/8/2009.

L'Art. 34 bis applica una pesante sanzione pecuniaria quando da veicoli in sosta o in movimento si insozza la strada.

Tale articolo replica disposizioni già previste dal Codice all'art.15 - atti vietati - in particolare ai punti f) e i).

Anche se l'intenzione del legislatore era quella di aumentare le sanzioni nei casi più gravi non è dato di capire per quale motivo non sia stato modificato l'articolo già in essere invece di introdurre un articolo bis che appesantisce la lettura del Codice.

Brutto il termine insozzare.

Scrivete i Vostri commenti.

venerdì 12 giugno 2009

Art.170 e Art.172 CDS, parte relativa al trasporto bambini

Preparamoci ad andare in vacanza trasportando i bambini in modo sicuro.

Cinture di sicurezza
Salvo i casi di esenzione espressamente elencati dal CDS, l’art.172 del CDS obbliga il conducente e i passeggeri (anteriori e posteriori) dei veicoli delle categorie internazionali M1(autovetture), N1 (autocarri di mcpc fino a 3,5t), N2 e N3 (autocarri di mcpc superiore a 3,5t), che ne sono provvisti, ad utilizzare le cinture di sicurezza.

Dispositivi di ritenuta per bambini
Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2, N3 i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati con sistemi di ritenuta adeguati alla loro peso e conformi a uno dei tipi omologati.
Tutti i modelli di dispositivi, comunque, devono essere di tipo omologato in base alla normativa vigente, che è rappresentata dal regolamento ECER44. Nella sua attuale versione (ECE44/03 del 1995).
I dispositivi di ritenuta per bambini in commercio si dividono in: 0 fino a 10kg, 0+ fino a 13kg, 1 9-18kg, 2 15-25kg, 3 22-36kg.
Nella nuova formulazione dell’art.172 introdotta nel 2006 è scomparso ogni riferimento all’età del bambino. Viene invece precisato un limite di statura al di sotto del quale, qualunque sia la sua età, si ha l’obbligo di utilizzare dispositivi di ritenuta per bambini purché il loro peso non sia incompatibile con l’impiego degli stessi, infatti la classe più alta di tali dispositivi consente il trasporto di bambini fino a 36kg di peso.

E’ vietata l’installazione di seggiolini per bambini in direzione opposta a quella di marcia sui posti protetti da airbag a meno che non sia possibile disinserirlo. Tuttavia la violazione di questo divieto non è oggetto di sanzioni amministrative da parte del codice.

Sui motoveicoli e ciclomotori a due ruote è vietato trasportare bambini di età inferiore ai 5 anni. (art.170 CDS)

domenica 8 marzo 2009

Autotrasporto di cose per conto di terzi

Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono iscriversi all'albo degli autotrasportatori (Legge 23/12/1997, n°454 art.6, G.U. N°303 del 31/12/1997).

Esercita l'attività di trasportatore su strada di cose per conto di terzi il soggetto che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.
(Decreto Legislativo 22/12/2000, n°395 art.1, G.U. N°303 Suppl. Ord. del 30/12/2000)

La normativa che regola tale settore è piuttosto articolata nel tempo, in questo post spiegherò gli adempimenti che deve effettuare chi, ad oggi, intende intraprendere questa professione. (LEGGE 24/12/2007, n°244 finanziaria 2008, G.U. N°300 Suppl Ord. del 28/12/2007; Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti 1 e 5 del 2008)

Per prima cosa occorre ottenere l'accesso alla professione di autotrasportatore iscrivendosi all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori presso la Provincia di competenza.
Esistono due tipi di iscrizione:

  • limitata a veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 1500Kg ottenibile solo con il requisito dell'onorabilità;
  • illimitata, ossia con veicoli di massa complessiva superiore a 1500Kg, ottenibile dimostrando i requisiti di onorabilità, capacità professionale, capacità finanziaria (50000 euro).

Dopo l'iscrizione all'albo occorre effettuare l'accesso al mercato presso l'ufficio della motorizzazione civile competente (UMC).

Nel caso di iscrizione all'albo limitata l'impresa potrà esercitare direttamente con veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 1500Kg.

Se l'impresa ha conseguito una iscrizione illimitata per esercitare con veicoli di massa complessiva superiore a 1500Kg deve dimostrare all' UMC in alternativa:

  1. di aver preso una cessione di azienda;
  2. di aver preso una cessione di parco veicolare di veicoli di categoria almeno euro 3;
  3. di accedere con almeno 80 tonnellate di massa complessiva totale.

Nel caso di iscrizione illimitata inoltre ogni volta che l'impresa incrementa il proprio parco veicolare deve incrementare la capacità finanziaria di 5000 euro per ogni ulteriore veicolo. Il primo veicolo è ricompreso nei 50000 euro richiesti per l'iscrizione.


sabato 28 febbraio 2009

Codice della Strada (Articolazione)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Artt.1 - 12

TITOLO II – DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I – Costruzione e tutela delle strade ed eree pubbliche
Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
Artt. 13 - 45

TITOLO III – DEI VEICOLI
Capo I – Dei veicoli in generale
Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi
Capo IV - Circolazione su strada delle macchine a agricole e delle macchine operatrici
Artt. 46 – 114

TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Artt.115 – 139

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Artt.140 - 193

TITOLO VI – DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I – Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Capo II - Degli illeciti penali
Artt. 194 – 224bis

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Capo I –Disposizioni finali

sabato 17 gennaio 2009

limitazione per i neopatentati

L'art.24 del Decreto Legge 30/12/2008, n.207 (G.U.304 del 31/12/2008) fa ancora slittare la limitazione a 50Kw/T per i neopatentati al 1/1/2010.