mercoledì 16 giugno 2010

Art. 116 - certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori

Le caratteristiche dei ciclomotori sono state descritte nel post dell'11/05/2008.

Ripercorriamo ora un'altra storia travagliata, quella del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore per brevità CIGC.

L'obbligo del CIGC viene introdotto dal D.lgs. n.9 del 15/01/02 con decorrenza 01/01/03. Con DL n.236 del 25/10/02 convertito in Legge n.284 del 27/12/02 viene prorogato al 30/06/03.

Il DL n.151 del 27/06/03 convertito in Leggen.214 del 01/08/03 estende ai maggiorenni non titolari di patente di guida l'obbligo di conseguire il CIGC con decorrenza 01/07/05.

Il DL n.115/05 convertito in Legge n.168 del 17/08/05 proroga tale termine al 01/10/05.

La Legge 168/05 colma finalmente la lacuna legislativa in essere dall'introduzione del CIGC nel 2003, ossia vengono finalmente richiesti i requisiti psico-fisici attestati da certificato medico.

Fino al 01/01/08 tale certificato poteva essere rilasciato dal medico di famiglia. La Legge 94/09 proroga il suddetto termine al 30/09/09. Dal 01/10/09 il certificato medico dovrà essere rilasciato da uno dei soggetti sanitari di cui all'art.119 del Codice della Strada.