martedì 18 novembre 2008

Giornata mondiale dedicata alle vittime della strada

Domenica scorsa 16/11/2008 è stata la giornata mondiale dedicata al ricordo delle vittime della strada.

Durante l'Angelus, il Papa ha rivolto un appello agli utenti della strada utilizzando le parole di San Paolo: "State sobri e allerta".

Anche il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, è intervenuto sul tema della sicurezza stradale sottolineando che non basta inasprire le sanzioni, ma occorre istruire i ragazzi sull'educazione stradale.

sabato 15 novembre 2008

Saldo dei punti patente!

Per verificare il saldo dei punti patente ci sono due possibilità:
  • chiamare il numero a pagamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 848782782;
  • registrarsi sul sito http://www.ilportaledellautomobilista.it/ dal quale è possibile accedere gratuitamente a una serie di servizi all'utenza messi a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri (DDT).

venerdì 24 ottobre 2008

Art. 126-bis Patente a punti

L’istituto della patente a punti viene introdotto con il Decreto Legge 27 giugno 2003, n.151, convertito in Legge n.214 del 1 agosto 2003 (G.U. del 12 agosto 2003 n.186).

A decorrere dal 30/06/2003 alle patenti già in essere e a quelle rilasciate da tale data viene attribuito un punteggio di 20 punti.
Il punteggio è annotato presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida istituita presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri (DTT) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Come si perdono i punti
Si incorre nella decurtazione dei punti a seguito della violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del CDS. L’elenco delle norme di comportamento che prevedono una decurtazione dei punti e il relativo n° è contenuto in una tabella allegata nell’art.126-bis.
Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati un massimo di 15 punti, salvo i casi in cui la norma violata preveda la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente oppure vengano superati i 15 punti con una sola violazione per effetto del raddoppio previsto per i neopatentati.
Per chi ha conseguito la patente da meno di tre anni la norma prevede il raddoppio del punteggio da decurtare.

Come si recuperano i punti
Per chi ha subito decurtazioni, si ritorna ai 20 punti iniziali attraverso un comportamento virtuoso (nessuna infrazione per 2 anni), prima che la dotazione si esaurisca,
Per chi non ha mai subito decurtazioni, si ha un incremento di 2 punti se nel corso di un biennio non vengono accertate violazioni fino a un massimo di 30 punti,
Si può reintegrare in modo parziale, mediante appositi corsi, prima che la dotazione si esaurisca: 6 punti per patenti A1, A, B, BE; 9 punti per patenti C,D,CE,DE o di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.

Come avviene la decurtazione
Quando ha luogo la contestazione immediata nel verbale verrà menzionata la norma violata unitamente al numero dei punti che verranno decurtati al conducente identificato.
Quando non ha luogo la contestazione immediata e il verbale viene notificato al proprietario del veicolo o ad altro obbligato in solido, questo, entro 30gg, deve dichiarare chi era alla guida del veicolo. (Sentenza Corte Costituzionale 24 gennaio 2005, n.27).
Se questi non fornisce tali informazioni incorre nella pena pecuniaria prevista dall’art.180 comma8 (da euro 370 a 1485).

La decurtazione del punteggio, che è atto del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può avvenire solo se la violazione accertata è contestata e definita. La contestazione si intende definita quando:
  1. sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta;
  2. siano scaduti i termini per proporre ricorso;
  3. siano stati respinti eventuali ricorsi presentati.

E’ applicabile una decurtazione di punteggio solo se la violazione è commessa da un conducente alla guida di un veicolo che richiede la patente di guida.
Il meccanismo della patente a punti non ha effetto su: CIGC;CAP;patenti speciali rilasciate da organi delle forze armate.

Che succede quando si esauriscono tutti i punti
All’esaurimento dei punti l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente, a seguito di comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente ai sensi dell’art.128 del CDS notificando il provvedimento all’interessato.

Se però non ci si presenta all’esame entro 30gg (o non si effettua la prenotazione per sostenerlo), la patente viene sospesa a tempo indeterminato.
In attesa di sostenere l’esame prenotato entro il termine suddetto di 30 giorni si può guidare, se ci si fa sospendere la patente non si può guidare fino all’esito dell’esame di revisione.

L’esame di revisione consiste nella ripetizione degli esami di teoria e di guida.

domenica 12 ottobre 2008

una giornata dedicata alla sicurezza stradale

Domani, 13 ottobre, seconda giornata europea per la sicurezza stradale.

mercoledì 24 settembre 2008

Sospensione Patente e Guida del Ciclomotore

Coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per aver superato i limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma non di oltre 60 km/h (art.142 c 9), mantengono il diritto alla guida del ciclomotore (art.116 c1-ter).

Attenzione la concessione vale solo per il caso sopra citato e non per sospensioni dovute ad altre infrazioni.

Inoltre vale la pena di portare con se il verbale di contestazione da cui si puo' evincere la sospensione della patente ai sensi dell'art. 142 c9 in quanto l'eccesso di velocità di oltre i 60 km/h (art.142 c9- bis) non da diritto alla guida del ciclomotore.

lunedì 8 settembre 2008

Ultime modifiche al Codice della strada

Legge 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. n. 173 del 25 luglio 2008)
“Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.

Art.186: guida sotto l’influenza dell’alcool
Le modifiche di questo articolo sono state ampiamente esposte nel post del 29 agosto 2008.

Art.187: guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Il veicolo oggetto di sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma.

Salvo che non sia disposto il sequestro , il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

E’ ripristinata la decurtazione di 10 punti patente che era stata soppressa con le ultime modifiche all’art.187 operate dalla legge 160/2007 in cui non si era provveduto ad aggiornare la tabella dell’art. 126 bis con il riferimento ai nuovi commi oggetto di decurtazione.

Art.189: comportamento in caso di incidente
Aumento della pena per i reati di fuga e di omissione di soccorso

Art.222: sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati
Per chi causa un incidente stradale con lesioni mortali con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti il Giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Decreto Legislativo 28/08/2000, n. 274 art.4 comma1 lettera a)
Il reato di lesioni personali colpose punibile a querela di parte se commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è più di competenza del Giudice di Pace ma del Tribunale in composizione monocratica.

venerdì 29 agosto 2008

Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (3^Parte)

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007 n. 117(GU n. 180 del 4 agosto 2007) Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Convertito, con modificazioni, in LEGGE 2 ottobre 2007 n. 160 (GU n. 230 del 3 ottobre 2007)
Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal Legislatore nel 2007.

Al comma 2 sono state graduate le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza in tre fasce in funzione del tasso alcoolemico rilevato:

  • da 0,5 a 0,8
  • superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
  • superiore a 1,5


Le sanzioni pecuniarie sono state notevolmente incrementate ma, la guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico fino a 0,8g/l non costituisce più reato. Quest’ultima depenalizzazione è stata disposta in sede di conversione in Legge.

Sempre in sede di conversione in Legge è stata eliminata la possibilità di sostituire la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’obbligo di svolgere attività sociale gratuita presso strutture sanitarie traumatologiche.

Sempre al comma 2 viene disposta la revoca della patente anche in caso di recidiva nel biennio.
Il nuovo comma 2 non contiene più l’ultimo periodo in cui gli organi di polizia potevano far trainare il veicolo fino ad una autofficina o altro luogo indicato dall’interessato quando non possa essere guidato da altra persona idonea.

Viene introdotto il comma 2 bis che prevede un ulteriore incremento di sanzioni se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente.
Al comma 5(conducenti sottoposti a cure mediche a seguito di incidente stradale) viene prevista la possibilità di procedere al ritiro cautelativo della patente da parte degli organi di polizia. I presupposti e le modalità sono quelle di cui all’art.187 comma 5 bis.
Infine è stato modificato il comma 7. Nella nuova formulazione il rifiuto dell'accertamento non costituisce più un reato. Si applicano sanzioni pecuniarie e accessorie.


Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92 (GU n.122 del 26 maggio 2008). Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Convertito, con modificazioni, in Legge 24 luglio 2008, n. 125 (GU n.173 del 25 luglio 2008)
Con quest’ultimo Decreto legge (Decreto sicurezza) il Legislatore ha elevato ancora la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza e ha reintrodotto il reato di rifiuto dell’accertamento che era stato depenalizzato con la precedente modifica.

Al comma 2 lettera b ossia per un tasso alcoolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l l’arresto passa da 3 mesi a 6 mesi.
Al comma 2 lettera c ossia per un tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l l’arresto passa da “fino a 6 mesi” a “da 3 mesi a 1 anno”. Si ha inoltre la confisca del veicolo, salvo esso appartenga a persona estranea al reato.
Al comma 2 bis viene prevista la confisca del veicolo in caso di incidente stradale.
Viene aggiunto il comma 2 quinques in cui viene nuovamente specificata la possibilità da parte degli organi di polizia di far trainare il veicolo, parte che era stata omessa nell’ultima modifica dell’articolo.

Il comma 7 viene modificato reintroducendo il reato di rifiuto dell’accertamento. Tale rifiuto viene punito con le stesse sanzioni previste per il tasso alcoolemico superiore a 1,5 g/l (comma2 lettera c). La revoca della patente si ha se il trasgressore ha subito una sentenza di condanna per lo stesso reato nei due anni precedenti.

Il presente decreto legge modifica anche l’art 222 comma 2 in cui in caso di omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza alcolica, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

sabato 2 agosto 2008

Risultati del sondaggio

Ecco i risultati del sondaggio "Trovate interessante questo blog?".

Grazie a tutti coloro che hanno votato.

L'83% ha risposto "si".
Il 7% ha risposto "no".
Il 10% ha rsiposto "non so".

Questo risultato mi rallegra e mi incentiva a continuare.

La trattazione dell'art.186 è stata piuttosto impegnativa e complicata dalle numerose modifiche da parte del legislatore avvenute nell'ultimo anno. Nei prossimi post concluderò, almeno per ora, la parte normativa dedicata all'art.186 ed esamineremo le altre modifiche al codice della strada introdotte con il Decreto Sicurezza recentemente convertito in Legge.

domenica 27 luglio 2008

Manifesti Shock !!!


Campagna per la sicurezza stradale nella Provincia autonoma di Bolzano 2008.

venerdì 4 luglio 2008

La limitazione a 50Kw/t per i neopatentati

Con il Decreto-Legge 3 giugno 2008 n.97 (GU n.128 del 03/06/2008) è stato prorogato al 1 gennaio 2009 il termine per la limitazione a 50 kw per i neopatentati.

mercoledì 2 luglio 2008

Art.186 Le Sanzioni




Il sistema sanzionatorio dell’art.186 è piuttosto complesso e va coordinato anche con altri articoli del Codice della strada.
La competenza è del tribunale in composizione monocratica.





In sintesi:
  • tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e inferiore o uguale a 0,8 g/l, ammenda da 500 a 2000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

  • tasso alcolemico superiore 0,8 g/l e inferiore o uguale a 1,5 g/l, ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, svolgimento di attività sociale gratuita e continuativa fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 a 12 mesi;

  • tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 3 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo quest'ultimo appartenga a persona estranea all'illecito;


Guida di veicoli pesanti e recidiva nel biennio
La patente di guida è sempre revocata se il reato è commesso alla guida di autobus, veicoli con massa complessiva superiore a 3,5t o di complessi di veicoli (anche autovettura che traina un rimorchio leggero) o in caso di recidiva nel biennio.

Incidente stradale
Quando si causa un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica le pene suddette sono raddoppiate ed è disposta la confisca del veicolo (salvo appartenga a persona estranea al reato).

Visita medica presso la Commissione Medica Locale.
Con l’ordinanza di sospensione della patente il Prefetto dispone anche che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi art.119 CDS entro 60gg, trascorso tale termine o nel caso il tasso alcolemico sia >1,5 g/l il prefetto può disporre la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.

Rifiuto dell'accertamento (preliminare, con etilometro o sanitario)
Il rifiuto dell'accertamento viene punito con le stesse sanzioni previste dal comma 2 per il tasso alcoolemico superiore a 1,5g/l
Il Prefetto dispone la visita medica ai sensi dell’art.119 CDS con le modalità illustrate al punto precedente.
In caso di condanna per il medesimo reato nei due anni precedenti si applica la revoca della patente.

Art.126-bis - Decurtazione punti patente
Art. 186 comma 2, circolare alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcoolica, 10 punti.
Art. 186 comma 7, rifiuto dell'accertamento, 10 punti.
Ricordo che per i neopatentati (patente conseguita da meno di 3 anni) si applica il raddoppio dei punti che in tal caso diventeranno 20.

Art.130-bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone
Ai sensi dell’art.130-bis la revoca della patente è disposta quando si causa la morte di altre persone in stato di ubriachezza con tasso alcolemico pari o superiore a 3 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti.

Art. 213 comma 2-sexies - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

Art. 222 comma 2 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
In caso di omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza alcoolica il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. (La norma di cui all'art.130 bis risulta superata)

Art.6 bis della Legge 160/2007
Quando la guida in stato di ebbrezza alcolica è accertata nelle ore notturne (dopo le ore 20,00 e prima delle ore 7,00) sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro. Tale disposizione non è ancora operativa in quanto manca il regolamento di attuazione che non è ancora stato emanato.

Art. 15 comma 1 della Legge n. 125 del 30/03/2001 e Provvedimento della Conferenza Stato Regioni n. 2540 del 13/03/2006
La legge 125 vieta l’assunzione o la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche nelle attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi.
Il provvedimento 2540 elenca le attività lavorative interessate dalla Legge 125.

Il comma 8 del provvedimento include le attività di trasporto in cui gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

domenica 22 giugno 2008

Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (2^Parte)

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121 (GU n. 144 del 21/06/2002) Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

Decreto Legge in vigore dal 22/06/2002 abbassa la soglia del tasso alcolemico a 0,5 g/l.

LEGGE 1 agosto 2002, n. 168 (GU n. 183 del 06/08/2002) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

Con la conversine in legge dal 7 agosto 2002, In vigore dal 7 agosto 2002, il tasso alcoolemico viene abbassato a 0,5 g/l. Tale valore viene specificato nel testo dell’art.186 ma non viene modificato nel regolamento di esecuzione.

DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151 (GU n. 149 del 30/06/2003) Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

LEGGE 1 AGOSTO 2003, n. 214 (GU n. 186 del 12/08/2003) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada

Il decreto legge 151/2003 sostituisce interamente l’art.186.
La competenza del reato che, dal 1 gennaio 2002 era del Giudice di Pace (D.Legislativo 274/00), viene ora attribuita al tribunale in sede di conversione in legge.

Il vecchio comma 3 viene inglobato nel comma 2.
Vengono disciplinati i presupposti e le modalità dell’accertamento nei nuovi commi 3 e 4 .
Il nuovo comma 3 consente agli organi di polizia stradale di poter chiedere a tutti i conducenti di sottoporsi ad accertamenti preliminari (qualitativi o con apparecchi portatili).

Il comma 4 elenca i casi in cui gli organi di polizia stradale possono procedere ad accertamenti più approfonditi (anche accompagnando il conducente al più vicino ufficio o comando): quando gli accertamenti preliminari hanno dato esito positivo, in caso di incidente, o quando si abbia fondato motivo.

Il comma 5 precisa che in caso di incidente stradale a seguito del quale il conducente sia stato sottoposto a cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico può essere effettuato dalle strutture sanitarie su richiesta degli organi di polizia.

Il rifiuto dell’accertamento nelle modalità previste dai commi 3,4 e 5 è punito con le stesse sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.

giovedì 12 giugno 2008

Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (1^Parte)





L'articolo 186 ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, ripercorrerne le tappe consente di comprendere meglio la sua attuale articolazione.




Art.186 Guida sotto l’influenza dell’alcool (testo del 1992)


  1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
  2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo IV.
  3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
  4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’art.12 hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
  5. Qualora dall’accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento , l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  6. In caso di rifiuto dell’accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
LEGGE 30 marzo 2001, n. 125 (GU n. 090 del 18/04/2001) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. Ecologia.

Tale Legge prevedeva una modifica al regolamento di attuazione del codice della strada. La modifica riguardava l'abbassamento del tasso alcoolemico a 0,5 g/l, che però non è mai stata applicata. Infatti ad oggi l’art. 379 del regolamento indica ancora un tasso di 0,8 g/l.


DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2002, n. 9 (GU n. 036 Suppl.Ord. del 12/02/2002) Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85.

Tale decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003 e prevede quanto segue:
  • Gli organi di polizia stradale che possono effettuare i controlli sono solo quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art.12cds, vengono esclusi quelli di cui al comma 3 che sono abilitati all’espletamento dei servizi di polizia stradale a seguito di un esame di qualificazione.
  • Viene introdotta la revoca della patente per chi conduce autobus o veicoli pesanti.
  • Al coma 4 viene eliminata l’opzione che consente di effettuare il controllo in ogni caso di incidente.
  • Viene aggiunto il comma 4 bis in cui, in caso di incidente a seguito del quale il conducente sia sottoposto a cure mediche, può essere effettuato l’accertamento del tasso alcoolemico su richiesta degli organi di polizia stradale dalle strutture sanitarie.
  • Nel comma 5 non viene ancora precisato il valore del tasso alcoolemico rinviando al regolamento.

mercoledì 21 maggio 2008

Calcolo del rapporto potenza / tara

Nel modello della carta di circolazione attualmente in uso MC 820 F (modello europeo), a partire dal giorno 4/10/2007 il rapporto potenza/tara è indicato nella pagina 3 della carta di circolazione dei veicoli di categoria M1, N1 e L3 (1) con la seguente dicitura:

rapporto potenza/tara = NNN,NNN KW/T

Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del modello MC 820 F ossia novembre 1999 e il 3/10/2007 il rapporto deve essere calcolato come segue:

rapporto potenza/tara = KW / (MASSA A VUOTO + 75)/1000

i Kilowatt si trovano a pagina 2 punto (p2) della carta di circolazione
la massa a vuoto nella pagina 3.

Anteriormente al novembre 1999 quando era in uso il modello della carta di circolazione MC 804 il rapporto deve essere calcolato come segue:

rapporto potenza/tara = KW / (Tara / 1000)

i Kilowatt e la tara sono indicati a pagina 2 della carata di circolazione

La massa a vuoto più 75 kg determina la tara.
La divisione per 1000 serve a convertire il peso che è espresso sempre in kilogrammi sulla carta di circolazione in tonnellate.

(1) Classificazione Internazionale dei veicoli.
  • Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; (autovetture)
  • Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; (autocarri)
  • Categoria L3: motocicli a 2 ruote senza carrozzetta con velocità superiore a 45 km/h e cilindrata superiore a 50 cm;

venerdì 16 maggio 2008

La limitazione a 50Kw/t per i neopatentati

La limitazione a 50Kw/t per i neopatentati, è il risultato di una serie di provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nel tempo e che non hanno permesso una chiara visione sull'argomento. Con il presente post cercherò di fare un pò di storia e chiarezza.

Riporterò qui di seguito i soli riferimenti normativi che riguardano l'argomento del presente post.

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007 n. 117 (G.U. 4/8/2007)

Art.2 - Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 bis. "Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.";

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si ha pertanto:
Patente B limitazione per tre anni dalla data del rilascio a 50Kw/t. Decorrenza 31/01/2008.

LEGGE 2 ottobre 2007 n. 160

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117

All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: "i primi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "il primo anno";

Ripensamento sulla durata della limitazione:
Patente B limitazione per il primo anno dalla data del rilascio a 50Kw/t.Decorrenza 31/01/2008

DECRETO LEGGE 31 Dicembre 2007, n. 248 (decreto milleproroghe)
Convertito in LEGGE N.31 DEL 28 Febbraio 2008

Art. 22. Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007 n.160, le parole:”dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:”dal 1° luglio 2008”.

Si ha un ripensamento sulla decorrenza e alla fine la conclusione è:
Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.
La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art.188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo. Decorrenza 01/07/2008.

Nel prossimo post indicherò come si deve effettuare il calcolo del rapporto Potenza / Tara.

domenica 11 maggio 2008

Art. 52 Ciclomotori

I ciclomotori sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote aventi velocità inferiore o uguale a 45km/h, cilindrata inferiore o uguale a 50cm³, potenza inferiore o uguale a 4kw.

I ciclomotori a 3 ruote devono inoltre avere una massa a vuoto inferiore o uguale 270Kg.

I ciclomotori a 4 ruote, i cosiddetti “quadricicli leggeri”, devono inoltre avere una massa a vuoto inferiore o uguale a 350kg.

Attenzione a non modificare le caratteristiche suddette.

L’Art. 97 del Cds punisce infatti chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
In aggiunta all’ammenda si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore.

venerdì 2 maggio 2008

Fermata, Sosta e caldo torrido.

L’ultima modifica al codice della strada ha interessato anche l’Art. 157 (arresto, fermata e sosta dei veicoli) introducendo l’Art. 7-bis. Tale modifica non è stata affatto pubblicizzata. Il comma 7-bis recita come segue:

È fatto divieto di tenere il motore accesso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.

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lunedì 21 aprile 2008

Conosciamo meglio il sistema sanzionatorio del Cds

Gran parte degli illeciti previsti dal Cds sono illeciti amministrativi.
Per illecito amministrativo si intende la violazione di una norma giuridica, in questo caso delle norme contenute nel codice della strada, cui viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.

Quando la violazione ad un articolo del codice prevede una sanzione essa è composta:
  • sempre da una sanzione amministrativa pecuniaria principale e in alcuni casi anche da una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria tra quelle previste dal codice della strada stesso.

Attenzione la sanzione accessoria non è in alternativa a quella pecuniaria e quando è prevista viene sempre applicata (si dice che viene applicata di diritto art.210 Cds).

Le sanzioni accessorie sono disciplinate da specifici articoli del Cds e si raggruppano in tre aree.
  • obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività:
    • obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive art.211;
    • obbligo di sospendere una detreminata attività art 212.
  • sanzioni relative al veicolo:
    • sequestro art.213;
    • fermo amministraivo del veicolo art.214;
    • rimozione o blocco del veicolo art.215.
  • sanzioni relative ai documenti di circolazione e alla patente di guida:
    • ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida art.216;
    • sospensione della carta di circolazione art.217;
    • sospensione della patente art.218;
    • revoca della patente art.219.
Pochissimi sono gli illeciti penali previsti dal codice, essi sono:
  • 9bis c1 e c4: organizzare, promuovere, dirigere o comunque agevolare una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato o scommettere su tali competizioni;
  • 9ter c1: fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore;
  • 100 c14: falsificare, manomettere o alterare targhe automobilistiche ovvero usare targhe manomesse, falsificate o alterate (comprese le targhe delle macchine agricole art.113 c5);
  • 116 c13: guidare autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio.
  • 186 c1 lettra b) e c): guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico >0,8 g/l
  • 187 c1: guida in stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di una sostanza stupefacente o psicotropa;
  • 189 c6 e c7: fuga e omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle persone;
  • 212 c4: non ottemperare all'obbligo di sospendere una determinta attività.

giovedì 17 aprile 2008

Art. 171 Le Sanzioni

Le sanzioni per mancato uso del casco sono le seguenti:

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
Se il mancato uso del casco riguarda il passeggero minorenne, l’infrazione verrà contestata al conducente.

Consegue inoltre il Fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
In caso di duplice violazione nell’arco di un biennio alla guida di un ciclomotore o un motociclo, il fermo del veicolo è disposto per 90 giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario.

E non finisce mica qui...

Art. 126-bis decurtazione di 5 punti patente.

Attenzione: indossare un casco non correttamente allacciato o non omologato è come non indossarlo, pertanto l’infrazione contestata sarà sempre quella di guida senza uso del casco e le sanzioni saranno quelle suddette.

Chiunque importa, produce o commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.
Tali caschi non omologati, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca.

La confisca del veicolo non avviene più per le ipotesi di infrazione dell’art.171.
L’art. 213 comma 2-sexies è stato modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24/11/ 2006, prevedendo la confisca quando un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato.

giovedì 10 aprile 2008

Art. 171 Uso del casco protettivo (2^Parte)

L'art.171 attualmente in vigore recita come segue:

Comma 1.
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 1-bis.
Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

Il comma 1 è molto chiaro: i conducenti e i passeggerei di ciclomotori e motoveicoli hanno l’obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo.
Il casco deve essere di tipo omologato.
L’obbligo vige solo quando il veicolo è in marcia.

Il Comma 1- bis elenca gli unici due casi in cui non sussiste l’obbligo del casco. Come si nota tali casi di esenzione sono legati al tipo di veicolo utilizzato e non a stati o qualità del conducente.
Sono soggetti a sanzione i conducenti di veicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash che, guidando senza casco, non tengono allacciate le cinture.
Esiste una lacuna normativa per la quale i conducenti di ciclomotori e motoveicoli a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa non sono obbligati all’uso del casco e neanche delle cinture di sicurezza.

Possiamo notare come da una parte si sia giunti gradualmente ad obbligare tutti i conducenti all’uso del casco, e dall’altra il fatto che il legislatore abbia dovuto adeguare la norma a nuove tipologie di veicoli comparse sul mercato.

sabato 5 aprile 2008

Art. 171 Uso del casco protettivo (1^Parte)

Prendo spunto dai risultati del Sistema Ulisse per iniziare a parlare del contenuto di alcuni articoli del Codice della Strada (in breve Cds).

Nella versione originale del Cds D.Lgs n.285 del 30/04/1992 l’art.171 limitava l’obbligo del casco solo ai minorenni alla guida dei ciclomotori a due ruote, esentando i maggiorenni.
L’obbligo vigeva per tutti i conducenti nel caso di motocicli di qualsiasi cilindrata o di motocarrozzette nonché , gli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.

L’art.171 ha subito una prima modifica con la Legge 7.12.1999 n. 472, con la quale veniva esteso l’obbligo del casco anche ai maggiorenni alla guida del ciclomotore.
Veniva inoltre introdotta l’esenzione dall’obbligo del casco per i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purchè dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.

Con il Decreto-Legge 27 giugno 2003, n.151 convertito in legge 1/8/2003 n.214 l'obbligo viene riferito ai ciclomotori e ai motoveicoli.
viene introdotta l'esenzione per i ciclomotori e i motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa

Ricordiamo che il Decreto - Legge 30/6/05 n. 115 convertito in legge n.168 del 17/08/05 modificava l'art.213 del Cds disponendo la confisca del veicolo per le infrazioni di cui all'art.171 sull'uso del casco.

L’ultima modifica ad opera del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24/11/ 2006 n.286 riguarda il regime sanzionatorio. Con quest'ultima modifica è stato eliminata la confisca del mezzo come introdotto dall'art.213 rimanendo valida nei casi in cui con tale mezzo venga commesso un reato.
Il regime sanzionatorio dell'art.171 per il mancato uso del casco prevede il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni oltre all'ammenda.

mercoledì 2 aprile 2008

Dati del Sistema Ulisse 2007

Recentemente sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero dei Trasporti i dati relativi a un monitoraggio sull’uso dei dispositivi di sicurezza passiva, in particolare delle cinture di sicurezza e del casco protettivo.

Il monitoraggio è noto come Sistema Ulisse. I dati fanno riferimento all’anno 2007.

Per sistemi di sicurezza passiva si intendono:
  • cinture di sicurezza e dispositivi di ritenuta per bambini;
  • casco;
  • air-bag;
  • poggiatesta.
I sistemi di sicurezza passiva servono esclusivamente a limitare i danni al conducente e ai passeggeri quando si verifica un incidente stradale.

Il monitoraggio rileva che le percentuali di utilizzo delle cinture di sicurezza, a livello nazionale sono le seguenti:
  • Nord 82%
  • Centro 65,6%
  • Sud e Isole 46,3
Media Nazionale 64,6.Il valore relativo alla media nazionale risulta essere in calo rispetto agli anni precedenti: 71,6% nel 2006, 72,5% nel 2005, 83,5% nella seconda metà del 2003 dopo l’introduzione della patente a punti.

Per quanto riguarda l’uso del casco e stato rilevato che al Nord e al Centro l'utilizzo raggiunge valori compresi fra il 97 e il 100 per cento.Mentre in alcune province del Sud la percentuale dei motociclisti che lo indossano scende rovinosamente a valori prossimi allo 0 per cento. Fanno eccezioni la provincia di Matera col 97,3 per cento e quella di Cagliari col 95,0 per cento.

Il rilevamento sarà esteso nel 2008 anche a comportamenti ritenuti a rischio, come l’uso del cellulare durante la guida.

(Dati tratti da: Il Sistema Ulisse – monitoraggio nazionale sull’uso dei dispositivi di sicurezza, Prima edizione marzo 2008 a cura dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero dei Trasporti)

domenica 30 marzo 2008

Il diritto alla circolazione

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza (Costituzione della Repubblica Italiana parte I^ diritti e doveri dei cittadini titolo I rapporti civili art.16).

Il diritto alla libera circolazione come appena citato, è riconosciuto dalla Costituzione, principale fonte del diritto del nostro ordinamento.
Il Decreto Legislativo n°. 285 del 30/04/1992 è il codice della strada attualmente vigente. Tale codice è spessissimo oggetto di midifiche sia volute dal legislatore, sia dovute all'abbondante normativa comunitaria in questo settore.

Alla luce di ciò occorre consultare un codice comprensivo delle ultime modifiche, in rete è disponibile sul sito internet del Ministero dei Trasporti (www.trasporti.gov.it).