mercoledì 24 settembre 2008

Sospensione Patente e Guida del Ciclomotore

Coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per aver superato i limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h ma non di oltre 60 km/h (art.142 c 9), mantengono il diritto alla guida del ciclomotore (art.116 c1-ter).

Attenzione la concessione vale solo per il caso sopra citato e non per sospensioni dovute ad altre infrazioni.

Inoltre vale la pena di portare con se il verbale di contestazione da cui si puo' evincere la sospensione della patente ai sensi dell'art. 142 c9 in quanto l'eccesso di velocità di oltre i 60 km/h (art.142 c9- bis) non da diritto alla guida del ciclomotore.

lunedì 8 settembre 2008

Ultime modifiche al Codice della strada

Legge 24 luglio 2008, n. 125 (G.U. n. 173 del 25 luglio 2008)
“Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.

Art.186: guida sotto l’influenza dell’alcool
Le modifiche di questo articolo sono state ampiamente esposte nel post del 29 agosto 2008.

Art.187: guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
Il veicolo oggetto di sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma.

Salvo che non sia disposto il sequestro , il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

E’ ripristinata la decurtazione di 10 punti patente che era stata soppressa con le ultime modifiche all’art.187 operate dalla legge 160/2007 in cui non si era provveduto ad aggiornare la tabella dell’art. 126 bis con il riferimento ai nuovi commi oggetto di decurtazione.

Art.189: comportamento in caso di incidente
Aumento della pena per i reati di fuga e di omissione di soccorso

Art.222: sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati
Per chi causa un incidente stradale con lesioni mortali con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti il Giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Decreto Legislativo 28/08/2000, n. 274 art.4 comma1 lettera a)
Il reato di lesioni personali colpose punibile a querela di parte se commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è più di competenza del Giudice di Pace ma del Tribunale in composizione monocratica.