domenica 11 maggio 2008

Art. 52 Ciclomotori

I ciclomotori sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote aventi velocità inferiore o uguale a 45km/h, cilindrata inferiore o uguale a 50cm³, potenza inferiore o uguale a 4kw.

I ciclomotori a 3 ruote devono inoltre avere una massa a vuoto inferiore o uguale 270Kg.

I ciclomotori a 4 ruote, i cosiddetti “quadricicli leggeri”, devono inoltre avere una massa a vuoto inferiore o uguale a 350kg.

Attenzione a non modificare le caratteristiche suddette.

L’Art. 97 del Cds punisce infatti chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
In aggiunta all’ammenda si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore.

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