domenica 27 luglio 2008

Manifesti Shock !!!


Campagna per la sicurezza stradale nella Provincia autonoma di Bolzano 2008.

venerdì 4 luglio 2008

La limitazione a 50Kw/t per i neopatentati

Con il Decreto-Legge 3 giugno 2008 n.97 (GU n.128 del 03/06/2008) è stato prorogato al 1 gennaio 2009 il termine per la limitazione a 50 kw per i neopatentati.

mercoledì 2 luglio 2008

Art.186 Le Sanzioni




Il sistema sanzionatorio dell’art.186 è piuttosto complesso e va coordinato anche con altri articoli del Codice della strada.
La competenza è del tribunale in composizione monocratica.





In sintesi:
  • tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e inferiore o uguale a 0,8 g/l, ammenda da 500 a 2000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

  • tasso alcolemico superiore 0,8 g/l e inferiore o uguale a 1,5 g/l, ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi, svolgimento di attività sociale gratuita e continuativa fino a 6 mesi, sospensione patente da 6 a 12 mesi;

  • tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 3 mesi a 1 anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo quest'ultimo appartenga a persona estranea all'illecito;


Guida di veicoli pesanti e recidiva nel biennio
La patente di guida è sempre revocata se il reato è commesso alla guida di autobus, veicoli con massa complessiva superiore a 3,5t o di complessi di veicoli (anche autovettura che traina un rimorchio leggero) o in caso di recidiva nel biennio.

Incidente stradale
Quando si causa un incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica le pene suddette sono raddoppiate ed è disposta la confisca del veicolo (salvo appartenga a persona estranea al reato).

Visita medica presso la Commissione Medica Locale.
Con l’ordinanza di sospensione della patente il Prefetto dispone anche che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi art.119 CDS entro 60gg, trascorso tale termine o nel caso il tasso alcolemico sia >1,5 g/l il prefetto può disporre la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.

Rifiuto dell'accertamento (preliminare, con etilometro o sanitario)
Il rifiuto dell'accertamento viene punito con le stesse sanzioni previste dal comma 2 per il tasso alcoolemico superiore a 1,5g/l
Il Prefetto dispone la visita medica ai sensi dell’art.119 CDS con le modalità illustrate al punto precedente.
In caso di condanna per il medesimo reato nei due anni precedenti si applica la revoca della patente.

Art.126-bis - Decurtazione punti patente
Art. 186 comma 2, circolare alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcoolica, 10 punti.
Art. 186 comma 7, rifiuto dell'accertamento, 10 punti.
Ricordo che per i neopatentati (patente conseguita da meno di 3 anni) si applica il raddoppio dei punti che in tal caso diventeranno 20.

Art.130-bis - Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone
Ai sensi dell’art.130-bis la revoca della patente è disposta quando si causa la morte di altre persone in stato di ubriachezza con tasso alcolemico pari o superiore a 3 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti.

Art. 213 comma 2-sexies - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa
È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

Art. 222 comma 2 - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
In caso di omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza alcoolica il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. (La norma di cui all'art.130 bis risulta superata)

Art.6 bis della Legge 160/2007
Quando la guida in stato di ebbrezza alcolica è accertata nelle ore notturne (dopo le ore 20,00 e prima delle ore 7,00) sarà applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro. Tale disposizione non è ancora operativa in quanto manca il regolamento di attuazione che non è ancora stato emanato.

Art. 15 comma 1 della Legge n. 125 del 30/03/2001 e Provvedimento della Conferenza Stato Regioni n. 2540 del 13/03/2006
La legge 125 vieta l’assunzione o la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche nelle attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi.
Il provvedimento 2540 elenca le attività lavorative interessate dalla Legge 125.

Il comma 8 del provvedimento include le attività di trasporto in cui gli addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.