mercoledì 21 maggio 2008

Calcolo del rapporto potenza / tara

Nel modello della carta di circolazione attualmente in uso MC 820 F (modello europeo), a partire dal giorno 4/10/2007 il rapporto potenza/tara è indicato nella pagina 3 della carta di circolazione dei veicoli di categoria M1, N1 e L3 (1) con la seguente dicitura:

rapporto potenza/tara = NNN,NNN KW/T

Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del modello MC 820 F ossia novembre 1999 e il 3/10/2007 il rapporto deve essere calcolato come segue:

rapporto potenza/tara = KW / (MASSA A VUOTO + 75)/1000

i Kilowatt si trovano a pagina 2 punto (p2) della carta di circolazione
la massa a vuoto nella pagina 3.

Anteriormente al novembre 1999 quando era in uso il modello della carta di circolazione MC 804 il rapporto deve essere calcolato come segue:

rapporto potenza/tara = KW / (Tara / 1000)

i Kilowatt e la tara sono indicati a pagina 2 della carata di circolazione

La massa a vuoto più 75 kg determina la tara.
La divisione per 1000 serve a convertire il peso che è espresso sempre in kilogrammi sulla carta di circolazione in tonnellate.

(1) Classificazione Internazionale dei veicoli.
  • Categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; (autovetture)
  • Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t; (autocarri)
  • Categoria L3: motocicli a 2 ruote senza carrozzetta con velocità superiore a 45 km/h e cilindrata superiore a 50 cm;

venerdì 16 maggio 2008

La limitazione a 50Kw/t per i neopatentati

La limitazione a 50Kw/t per i neopatentati, è il risultato di una serie di provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nel tempo e che non hanno permesso una chiara visione sull'argomento. Con il presente post cercherò di fare un pò di storia e chiarezza.

Riporterò qui di seguito i soli riferimenti normativi che riguardano l'argomento del presente post.

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007 n. 117 (G.U. 4/8/2007)

Art.2 - Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 bis. "Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.";

2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si ha pertanto:
Patente B limitazione per tre anni dalla data del rilascio a 50Kw/t. Decorrenza 31/01/2008.

LEGGE 2 ottobre 2007 n. 160

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 117

All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: "i primi tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "il primo anno";

Ripensamento sulla durata della limitazione:
Patente B limitazione per il primo anno dalla data del rilascio a 50Kw/t.Decorrenza 31/01/2008

DECRETO LEGGE 31 Dicembre 2007, n. 248 (decreto milleproroghe)
Convertito in LEGGE N.31 DEL 28 Febbraio 2008

Art. 22. Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007 n.160, le parole:”dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti:”dal 1° luglio 2008”.

Si ha un ripensamento sulla decorrenza e alla fine la conclusione è:
Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t.
La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'art.188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo. Decorrenza 01/07/2008.

Nel prossimo post indicherò come si deve effettuare il calcolo del rapporto Potenza / Tara.

domenica 11 maggio 2008

Art. 52 Ciclomotori

I ciclomotori sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote aventi velocità inferiore o uguale a 45km/h, cilindrata inferiore o uguale a 50cm³, potenza inferiore o uguale a 4kw.

I ciclomotori a 3 ruote devono inoltre avere una massa a vuoto inferiore o uguale 270Kg.

I ciclomotori a 4 ruote, i cosiddetti “quadricicli leggeri”, devono inoltre avere una massa a vuoto inferiore o uguale a 350kg.

Attenzione a non modificare le caratteristiche suddette.

L’Art. 97 del Cds punisce infatti chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.

Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
In aggiunta all’ammenda si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore.

venerdì 2 maggio 2008

Fermata, Sosta e caldo torrido.

L’ultima modifica al codice della strada ha interessato anche l’Art. 157 (arresto, fermata e sosta dei veicoli) introducendo l’Art. 7-bis. Tale modifica non è stata affatto pubblicizzata. Il comma 7-bis recita come segue:

È fatto divieto di tenere il motore accesso, durante la sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 400 euro.

Armatevi di ventaglietti e Buone vacanze