lunedì 21 aprile 2008

Conosciamo meglio il sistema sanzionatorio del Cds

Gran parte degli illeciti previsti dal Cds sono illeciti amministrativi.
Per illecito amministrativo si intende la violazione di una norma giuridica, in questo caso delle norme contenute nel codice della strada, cui viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria.

Quando la violazione ad un articolo del codice prevede una sanzione essa è composta:
  • sempre da una sanzione amministrativa pecuniaria principale e in alcuni casi anche da una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria tra quelle previste dal codice della strada stesso.

Attenzione la sanzione accessoria non è in alternativa a quella pecuniaria e quando è prevista viene sempre applicata (si dice che viene applicata di diritto art.210 Cds).

Le sanzioni accessorie sono disciplinate da specifici articoli del Cds e si raggruppano in tre aree.
  • obblighi di compiere una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività:
    • obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive art.211;
    • obbligo di sospendere una detreminata attività art 212.
  • sanzioni relative al veicolo:
    • sequestro art.213;
    • fermo amministraivo del veicolo art.214;
    • rimozione o blocco del veicolo art.215.
  • sanzioni relative ai documenti di circolazione e alla patente di guida:
    • ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida art.216;
    • sospensione della carta di circolazione art.217;
    • sospensione della patente art.218;
    • revoca della patente art.219.
Pochissimi sono gli illeciti penali previsti dal codice, essi sono:
  • 9bis c1 e c4: organizzare, promuovere, dirigere o comunque agevolare una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato o scommettere su tali competizioni;
  • 9ter c1: fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore;
  • 100 c14: falsificare, manomettere o alterare targhe automobilistiche ovvero usare targhe manomesse, falsificate o alterate (comprese le targhe delle macchine agricole art.113 c5);
  • 116 c13: guidare autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio.
  • 186 c1 lettra b) e c): guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico >0,8 g/l
  • 187 c1: guida in stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di una sostanza stupefacente o psicotropa;
  • 189 c6 e c7: fuga e omissione di soccorso in caso di incidente con danni alle persone;
  • 212 c4: non ottemperare all'obbligo di sospendere una determinta attività.

giovedì 17 aprile 2008

Art. 171 Le Sanzioni

Le sanzioni per mancato uso del casco sono le seguenti:

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
Se il mancato uso del casco riguarda il passeggero minorenne, l’infrazione verrà contestata al conducente.

Consegue inoltre il Fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
In caso di duplice violazione nell’arco di un biennio alla guida di un ciclomotore o un motociclo, il fermo del veicolo è disposto per 90 giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario.

E non finisce mica qui...

Art. 126-bis decurtazione di 5 punti patente.

Attenzione: indossare un casco non correttamente allacciato o non omologato è come non indossarlo, pertanto l’infrazione contestata sarà sempre quella di guida senza uso del casco e le sanzioni saranno quelle suddette.

Chiunque importa, produce o commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.
Tali caschi non omologati, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca.

La confisca del veicolo non avviene più per le ipotesi di infrazione dell’art.171.
L’art. 213 comma 2-sexies è stato modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24/11/ 2006, prevedendo la confisca quando un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato.

giovedì 10 aprile 2008

Art. 171 Uso del casco protettivo (2^Parte)

L'art.171 attualmente in vigore recita come segue:

Comma 1.
Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 1-bis.
Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

Il comma 1 è molto chiaro: i conducenti e i passeggerei di ciclomotori e motoveicoli hanno l’obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo.
Il casco deve essere di tipo omologato.
L’obbligo vige solo quando il veicolo è in marcia.

Il Comma 1- bis elenca gli unici due casi in cui non sussiste l’obbligo del casco. Come si nota tali casi di esenzione sono legati al tipo di veicolo utilizzato e non a stati o qualità del conducente.
Sono soggetti a sanzione i conducenti di veicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash che, guidando senza casco, non tengono allacciate le cinture.
Esiste una lacuna normativa per la quale i conducenti di ciclomotori e motoveicoli a 3 o 4 ruote dotati di carrozzeria chiusa non sono obbligati all’uso del casco e neanche delle cinture di sicurezza.

Possiamo notare come da una parte si sia giunti gradualmente ad obbligare tutti i conducenti all’uso del casco, e dall’altra il fatto che il legislatore abbia dovuto adeguare la norma a nuove tipologie di veicoli comparse sul mercato.

sabato 5 aprile 2008

Art. 171 Uso del casco protettivo (1^Parte)

Prendo spunto dai risultati del Sistema Ulisse per iniziare a parlare del contenuto di alcuni articoli del Codice della Strada (in breve Cds).

Nella versione originale del Cds D.Lgs n.285 del 30/04/1992 l’art.171 limitava l’obbligo del casco solo ai minorenni alla guida dei ciclomotori a due ruote, esentando i maggiorenni.
L’obbligo vigeva per tutti i conducenti nel caso di motocicli di qualsiasi cilindrata o di motocarrozzette nonché , gli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.

L’art.171 ha subito una prima modifica con la Legge 7.12.1999 n. 472, con la quale veniva esteso l’obbligo del casco anche ai maggiorenni alla guida del ciclomotore.
Veniva inoltre introdotta l’esenzione dall’obbligo del casco per i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purchè dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.

Con il Decreto-Legge 27 giugno 2003, n.151 convertito in legge 1/8/2003 n.214 l'obbligo viene riferito ai ciclomotori e ai motoveicoli.
viene introdotta l'esenzione per i ciclomotori e i motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa

Ricordiamo che il Decreto - Legge 30/6/05 n. 115 convertito in legge n.168 del 17/08/05 modificava l'art.213 del Cds disponendo la confisca del veicolo per le infrazioni di cui all'art.171 sull'uso del casco.

L’ultima modifica ad opera del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in Legge 24/11/ 2006 n.286 riguarda il regime sanzionatorio. Con quest'ultima modifica è stato eliminata la confisca del mezzo come introdotto dall'art.213 rimanendo valida nei casi in cui con tale mezzo venga commesso un reato.
Il regime sanzionatorio dell'art.171 per il mancato uso del casco prevede il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni oltre all'ammenda.

mercoledì 2 aprile 2008

Dati del Sistema Ulisse 2007

Recentemente sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero dei Trasporti i dati relativi a un monitoraggio sull’uso dei dispositivi di sicurezza passiva, in particolare delle cinture di sicurezza e del casco protettivo.

Il monitoraggio è noto come Sistema Ulisse. I dati fanno riferimento all’anno 2007.

Per sistemi di sicurezza passiva si intendono:
  • cinture di sicurezza e dispositivi di ritenuta per bambini;
  • casco;
  • air-bag;
  • poggiatesta.
I sistemi di sicurezza passiva servono esclusivamente a limitare i danni al conducente e ai passeggeri quando si verifica un incidente stradale.

Il monitoraggio rileva che le percentuali di utilizzo delle cinture di sicurezza, a livello nazionale sono le seguenti:
  • Nord 82%
  • Centro 65,6%
  • Sud e Isole 46,3
Media Nazionale 64,6.Il valore relativo alla media nazionale risulta essere in calo rispetto agli anni precedenti: 71,6% nel 2006, 72,5% nel 2005, 83,5% nella seconda metà del 2003 dopo l’introduzione della patente a punti.

Per quanto riguarda l’uso del casco e stato rilevato che al Nord e al Centro l'utilizzo raggiunge valori compresi fra il 97 e il 100 per cento.Mentre in alcune province del Sud la percentuale dei motociclisti che lo indossano scende rovinosamente a valori prossimi allo 0 per cento. Fanno eccezioni la provincia di Matera col 97,3 per cento e quella di Cagliari col 95,0 per cento.

Il rilevamento sarà esteso nel 2008 anche a comportamenti ritenuti a rischio, come l’uso del cellulare durante la guida.

(Dati tratti da: Il Sistema Ulisse – monitoraggio nazionale sull’uso dei dispositivi di sicurezza, Prima edizione marzo 2008 a cura dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero dei Trasporti)